La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.

Il diritto di sincronizzazione e la gestione collettiva della SIAE

Carlo Meo
2018-01-01

Abstract

La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.
2018
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10278/5105571
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact