Traendo spunto dalla sentenza in esame, il commento, dapprima, ricostruisce la nozione di «ripresa del lavoro», rilevante ai fini dell’obbligo datoriale di sorveglianza sanitaria in ipotesi assenza del dipendente per motivi di salute superiore a 60 giorni. In secondo luogo, analizza le peculiarità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e i limiti del diritto del dipendente di chiedere la fruizione delle ferie, in continuità con la malattia, al fine di evitare il superamento del periodo di comporto e la risoluzione del rapporto di lavoro.
La nozione di «ripresa del lavoro» e la fruizione delle ferie fra diritti e obblighi del lavoratore allo scadere del periodo di comporto
SILVIA ORTIS
2020-01-01
Abstract
Traendo spunto dalla sentenza in esame, il commento, dapprima, ricostruisce la nozione di «ripresa del lavoro», rilevante ai fini dell’obbligo datoriale di sorveglianza sanitaria in ipotesi assenza del dipendente per motivi di salute superiore a 60 giorni. In secondo luogo, analizza le peculiarità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e i limiti del diritto del dipendente di chiedere la fruizione delle ferie, in continuità con la malattia, al fine di evitare il superamento del periodo di comporto e la risoluzione del rapporto di lavoro.File in questo prodotto:
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