In caso di mancata esecuzione del contratto preliminare, la parte non inadempiente ha il diritto al mantenimento della trascrizione del contratto preliminare in forza del privilegio sull'immobile che assiste il credito del promissario acquirente ai sensi dell'art. 2775-bis c.c. sino al soddisfacimento del relativo credito. Lo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c. consente di sostituire alla domanda di adempimento l'esercizio del diritto di recesso in luogo della domanda di risoluzione. Qualora sia stata trascritta una domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. di un preliminare trascritto e l'attore, avvalendosi dello ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c., abbia mutato la domanda da adempimento in recesso, deve ordinarsi la cancellazione della sola domanda giudiziale e non del preliminare.
Mancata esecuzione del preliminare trascritto. I crediti restitutori e risarcitori sono assistiti da privilegio speciale?
Marianna Di Stefano
Writing – Review & Editing
2024-01-01
Abstract
In caso di mancata esecuzione del contratto preliminare, la parte non inadempiente ha il diritto al mantenimento della trascrizione del contratto preliminare in forza del privilegio sull'immobile che assiste il credito del promissario acquirente ai sensi dell'art. 2775-bis c.c. sino al soddisfacimento del relativo credito. Lo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c. consente di sostituire alla domanda di adempimento l'esercizio del diritto di recesso in luogo della domanda di risoluzione. Qualora sia stata trascritta una domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. di un preliminare trascritto e l'attore, avvalendosi dello ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c., abbia mutato la domanda da adempimento in recesso, deve ordinarsi la cancellazione della sola domanda giudiziale e non del preliminare.I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.