Qualora il datore non abbia effettivamente posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite maturato in un periodo di riferimento, non si applica il termine di prescrizione ordinaria previsto per l’esercizio di tale diritto. Pertanto, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale per cui il diritto alle ferie annuali retribuite si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, se il datore di lavoro non abbia debitamente e tempestivamente informato il lavoratore sul suo diritto di fruire delle ferie e sul rischio di perderle.
Il diritto alle ferie non si prescrive se il lavoratore non viene informato adeguatamente e in tempo utile del diritto di fruirne
Chiara Garbuio
2023-01-01
Abstract
Qualora il datore non abbia effettivamente posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite maturato in un periodo di riferimento, non si applica il termine di prescrizione ordinaria previsto per l’esercizio di tale diritto. Pertanto, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale per cui il diritto alle ferie annuali retribuite si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, se il datore di lavoro non abbia debitamente e tempestivamente informato il lavoratore sul suo diritto di fruire delle ferie e sul rischio di perderle.File | Dimensione | Formato | |
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