Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce l’indirizzo interpretativo che riconosce alle parti contraenti la libertà di differire il pagamento della caparra ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale ma, affermando al contempo l’inapplicabilità in questa ipotesi dell’art. 1385, 2° comma, c.c., rianima il dibattito circa la natura esclusivamente reale o anche consensuale del patto costitutivo di una caparra confirmatoria. Nel commento si affronta la questione, facendo cenno ai principali contributi sul tema ed evidenziando l’insopprimibile connessione rilevabile tra la dazione e la piena funzionalità dell’istituto.
Mancato pagamento della caparra ed inapplicabilità dei rimedi tipici disposti per il caso di inadempimento: i limiti del consensualismo in relazione alla fattispecie disposta dall’art. 1385 c.c.
LAMICELA, Mariella
2014-01-01
Abstract
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce l’indirizzo interpretativo che riconosce alle parti contraenti la libertà di differire il pagamento della caparra ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale ma, affermando al contempo l’inapplicabilità in questa ipotesi dell’art. 1385, 2° comma, c.c., rianima il dibattito circa la natura esclusivamente reale o anche consensuale del patto costitutivo di una caparra confirmatoria. Nel commento si affronta la questione, facendo cenno ai principali contributi sul tema ed evidenziando l’insopprimibile connessione rilevabile tra la dazione e la piena funzionalità dell’istituto.File | Dimensione | Formato | |
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