Il presente lavoro è volto all’analisi dell’ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di Sassari, con la quale i Giudici hanno respinto il reclamo contro la decisione presa in sede di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., confermando il rigetto dell’istanza di cancellazione dell’iscrizione presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia dei reclamanti. In particolare, il commento si sofferma ed analizza le questioni concernenti l’obbligo di preavviso nei confronti di soggetti non consumatori e i presupposti di fatto che giustificano la segnalazione di un credito nella categoria delle “sofferenze”, nonché la nozione di insolvenza richiamata dalla Circolare n. 139/1991. Infine, viene svolta qualche riflessione sull’applicabilità della disposizione di cui all’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020, n. 17 (c.d. decreto Cura Italia), il quale ha previsto che PMI e microimprese possano continuare a beneficiare delle aperture di credito e dei finanziamenti erogati a loro favore, così evitando la classificazione a sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale dei rischi.
Segnalazione alla Centrale dei rischi e limiti della disciplina emergenziale
Giulia Serafin
2022-01-01
Abstract
Il presente lavoro è volto all’analisi dell’ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di Sassari, con la quale i Giudici hanno respinto il reclamo contro la decisione presa in sede di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., confermando il rigetto dell’istanza di cancellazione dell’iscrizione presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia dei reclamanti. In particolare, il commento si sofferma ed analizza le questioni concernenti l’obbligo di preavviso nei confronti di soggetti non consumatori e i presupposti di fatto che giustificano la segnalazione di un credito nella categoria delle “sofferenze”, nonché la nozione di insolvenza richiamata dalla Circolare n. 139/1991. Infine, viene svolta qualche riflessione sull’applicabilità della disposizione di cui all’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020, n. 17 (c.d. decreto Cura Italia), il quale ha previsto che PMI e microimprese possano continuare a beneficiare delle aperture di credito e dei finanziamenti erogati a loro favore, così evitando la classificazione a sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale dei rischi.File | Dimensione | Formato | |
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