La nota esamina una sentenza secondo la quale per la determinazione della proporzionalità della massima sanzione espulsiva, il giudice di merito deve tenere conto di ogni aspetto concreto della condotta del lavoratore anche laddove questa sia chiaramente configurata in astratto, dal codice disciplinare aziendale e dalle tipizzazioni della contrattazione collettiva, come giusta causa di licenziamento. Nel giudizio di proporzionalità, pertanto, la scala valoriale recepita dalle parti sociali nella tipizzazione delle condotte punibili è considerata solo come uno dei parametri di riferimento per la valutazione della lesione del vincolo fiduciario, che il giudice può non rinvenire se il lavoratore, pur colpevole di aver posto in essere la condotta antigiuridica, abbia cagionato un modesto danno economico al datore.
Perimetro delle tipizzazioni contrattuali e area del giudizio di proporzionalità: il danno lieve non lede il vincolo fiduciario
Chiara Garbuio
2022-01-01
Abstract
La nota esamina una sentenza secondo la quale per la determinazione della proporzionalità della massima sanzione espulsiva, il giudice di merito deve tenere conto di ogni aspetto concreto della condotta del lavoratore anche laddove questa sia chiaramente configurata in astratto, dal codice disciplinare aziendale e dalle tipizzazioni della contrattazione collettiva, come giusta causa di licenziamento. Nel giudizio di proporzionalità, pertanto, la scala valoriale recepita dalle parti sociali nella tipizzazione delle condotte punibili è considerata solo come uno dei parametri di riferimento per la valutazione della lesione del vincolo fiduciario, che il giudice può non rinvenire se il lavoratore, pur colpevole di aver posto in essere la condotta antigiuridica, abbia cagionato un modesto danno economico al datore.File | Dimensione | Formato | |
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