Il contributo si propone di approfondire la disciplina delle mansioni e del trattamento economico fondamentale e accessorio nel pubblico impiego privatizzato. Dapprima si rifletterà sull’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 prima e dopo la riforma del 2009, per poi trattare dei limiti al trattamento economico nel settore pubblico. La riflessione è offerta da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, condivisibilmente, non ritiene l’utilizzo della strumentazione point of care testing (cosiddetta POCT) da parte degli infermieri una prestazione aggiuntiva meritevole di diverso trattamento economico.

Note sulle mansioni aggiuntive e relativo trattamento economico nel pubblico impiego

Ambra Mostarda
2021-01-01

Abstract

Il contributo si propone di approfondire la disciplina delle mansioni e del trattamento economico fondamentale e accessorio nel pubblico impiego privatizzato. Dapprima si rifletterà sull’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 prima e dopo la riforma del 2009, per poi trattare dei limiti al trattamento economico nel settore pubblico. La riflessione è offerta da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, condivisibilmente, non ritiene l’utilizzo della strumentazione point of care testing (cosiddetta POCT) da parte degli infermieri una prestazione aggiuntiva meritevole di diverso trattamento economico.
2021
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