locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali soddisfa il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate. Il conduttore di un immobile sia ad uso abitativo che non, può recedere dal contratto in presenza di avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione purché la gravosità della prosecuzione possieda una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto. I fenomeni di umidità che gravano sull’immobile locato rientrano tra i vizi costituenti cose pericolose per la salute e giustificano il recesso del conduttore. La clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a ritinteggiare l’immobile eliminando le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile è nulla.

Brevi osservazioni sugli oneri delle parti nelle locazioni abitative

Vinchesi
2020-01-01

Abstract

locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali soddisfa il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate. Il conduttore di un immobile sia ad uso abitativo che non, può recedere dal contratto in presenza di avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione purché la gravosità della prosecuzione possieda una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto. I fenomeni di umidità che gravano sull’immobile locato rientrano tra i vizi costituenti cose pericolose per la salute e giustificano il recesso del conduttore. La clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a ritinteggiare l’immobile eliminando le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile è nulla.
2020
76
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