Il commento si sofferma sul problema della sòrte del testamento concordato fra coniugi, che viene affrontato dalla Corte di cassazione nel caso oggetto della decisione. Il tema, già da tempo noto alla dottrina, è stato poco considerato dalla giurisprudenza, fino alla sentenza annotata, dove i giuridici comminano la nullità di due testamenti, redatti lo stesso giorno, con atti separati, da due coniugi. Nella motivazione, i giudici di legittimità affermano come non sarebbe necessario che l’esistenza di un patto successorio, viziante i negozî di ultima volontà, risulti dal testamento, o da altro atto scritto: si ammette che venga impiegato qualsiasi mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito. Questa soluzione suscita qualche perplessità alla luce della necessità di salvaguardare, al massimo, la volontà del testatore. Dopo aver affrontato, in maniera critica, le numerose opinioni dottrinali in argomento, si troverà conferma che la Corte di cassazione abbia ecceduto nel giudizio sui testamenti dei due coniugi, sia tendendo lo sguardo alle dinamiche della realtà sociale, sia valutando la questione da un punto di vista più strettamente normativo. Pertanto, si concluderà per una diversa soluzione, rispetto a quella accolta dalla Corte di cassazione, indicando come fosse opportuno richiamare la previsione dell’art. 626 c.c., che unisce il giudizio sulla risultanza del motivo dal testamento a quello sulla determinazione della volontà del de cuius.
Testamento concordato fra coniugi e divieto di patti successorî
Fabio Trolli
2021-01-01
Abstract
Il commento si sofferma sul problema della sòrte del testamento concordato fra coniugi, che viene affrontato dalla Corte di cassazione nel caso oggetto della decisione. Il tema, già da tempo noto alla dottrina, è stato poco considerato dalla giurisprudenza, fino alla sentenza annotata, dove i giuridici comminano la nullità di due testamenti, redatti lo stesso giorno, con atti separati, da due coniugi. Nella motivazione, i giudici di legittimità affermano come non sarebbe necessario che l’esistenza di un patto successorio, viziante i negozî di ultima volontà, risulti dal testamento, o da altro atto scritto: si ammette che venga impiegato qualsiasi mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito. Questa soluzione suscita qualche perplessità alla luce della necessità di salvaguardare, al massimo, la volontà del testatore. Dopo aver affrontato, in maniera critica, le numerose opinioni dottrinali in argomento, si troverà conferma che la Corte di cassazione abbia ecceduto nel giudizio sui testamenti dei due coniugi, sia tendendo lo sguardo alle dinamiche della realtà sociale, sia valutando la questione da un punto di vista più strettamente normativo. Pertanto, si concluderà per una diversa soluzione, rispetto a quella accolta dalla Corte di cassazione, indicando come fosse opportuno richiamare la previsione dell’art. 626 c.c., che unisce il giudizio sulla risultanza del motivo dal testamento a quello sulla determinazione della volontà del de cuius.I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.