Integra violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. la condotta del datore di lavoro che, pur non avendo posto in essere in prima persona alcun comportamento mobbizzante, venuto a conoscenza del perpetrarsi di simili condotte nei confronti di un proprio dipendente (nel caso di specie provenienti dai colleghi della vittima), sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo.
Considerazioni in tema di mobbing e responsabilità datoriale
Matteo Turrin
2021-01-01
Abstract
Integra violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. la condotta del datore di lavoro che, pur non avendo posto in essere in prima persona alcun comportamento mobbizzante, venuto a conoscenza del perpetrarsi di simili condotte nei confronti di un proprio dipendente (nel caso di specie provenienti dai colleghi della vittima), sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo.File in questo prodotto:
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