Il licenziamento di un lavoratore, reintegrato in via giudiziale e in precedenza adibito ad una diversa sede, nell’ambito di un licenziamento collettivo avviato presso l’unità produttiva cinque giorni dopo il suo trasferimento è nullo per frode alla legge ex articolo 1344 Cod. Civ., perché l’operazione complessivamente realizzata attraverso la combinazione del trasferimento e della procedura di riduzione del personale costituisce un mezzo per eludere le norme imperative in materia e, segnatamente, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e il rispetto delle disposizioni che scandiscono la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, rilevando in proposito solo la tempestiva impugnazione dell’atto finale di licenziamento e non anche quella degli atti ad esso prodromici.
Brevi note sul licenziamento in frode alla legge
Ambra Mostarda
2021-01-01
Abstract
Il licenziamento di un lavoratore, reintegrato in via giudiziale e in precedenza adibito ad una diversa sede, nell’ambito di un licenziamento collettivo avviato presso l’unità produttiva cinque giorni dopo il suo trasferimento è nullo per frode alla legge ex articolo 1344 Cod. Civ., perché l’operazione complessivamente realizzata attraverso la combinazione del trasferimento e della procedura di riduzione del personale costituisce un mezzo per eludere le norme imperative in materia e, segnatamente, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e il rispetto delle disposizioni che scandiscono la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, rilevando in proposito solo la tempestiva impugnazione dell’atto finale di licenziamento e non anche quella degli atti ad esso prodromici.| File | Dimensione | Formato | |
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