La Corte di Cassazione, dopo aver affermato la compatibilità dello scopo mutualistico con quello di lucro nei consorzi, torna sul regime IVA degli stessi affermando la non operatività dell’obbligo di ribaltamento dei costi e dei ricavi nei casi in cui il consorzio svolge un’attività autonoma. Il ribaltamento diviene, invece, obbligatorio nelle ipotesi in cui, per effetto dell’operare della causa mutualistica, l’attività consortile sia espressione del servizio reso alle consorziate. Nel settore IVA, poi, nei casi di commesse assunte dal consorzio per conto delle consorziate e da queste rese ai terzi, opera l’art. 3, comma 3 del Decreto IVA (e il correlato art. 13, comma 2, in tema di determinazione della base imponibile) che, imponendo il cosiddetto “doppio passaggio” nel caso di prestazioni rese nell’ambito del mandato senza rappresentanza, rende obbligatoria la rifatturazione dalle imprese consorziate al consorzio dei servizi fatturati da quest’ultimo alla committente, pur riconoscendo, la Corte, al consorzio, il diritto di trattenere la provvigione, se prevista. La Corte richiama, poi, molto marginalmente, i suoi precedenti sulla possibilità che il consorzio, attraverso condotte abusive, possa essere utilizzato per conseguire un indebito risparmio fiscale.

I RIFLESSI DELLA MUTUALITÀ CONSORTILE SULL’IMPUTAZIONE FISCALE DEI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI E LA NON OBBLIGATORIETÀ A TUTTI I COSTI DEL RIBALTAMENTO NELL’ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE (Nota a Cass., sent. 12 novembre 2020, n. 25518)

MAURIZIO INTERDONATO
2021-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione, dopo aver affermato la compatibilità dello scopo mutualistico con quello di lucro nei consorzi, torna sul regime IVA degli stessi affermando la non operatività dell’obbligo di ribaltamento dei costi e dei ricavi nei casi in cui il consorzio svolge un’attività autonoma. Il ribaltamento diviene, invece, obbligatorio nelle ipotesi in cui, per effetto dell’operare della causa mutualistica, l’attività consortile sia espressione del servizio reso alle consorziate. Nel settore IVA, poi, nei casi di commesse assunte dal consorzio per conto delle consorziate e da queste rese ai terzi, opera l’art. 3, comma 3 del Decreto IVA (e il correlato art. 13, comma 2, in tema di determinazione della base imponibile) che, imponendo il cosiddetto “doppio passaggio” nel caso di prestazioni rese nell’ambito del mandato senza rappresentanza, rende obbligatoria la rifatturazione dalle imprese consorziate al consorzio dei servizi fatturati da quest’ultimo alla committente, pur riconoscendo, la Corte, al consorzio, il diritto di trattenere la provvigione, se prevista. La Corte richiama, poi, molto marginalmente, i suoi precedenti sulla possibilità che il consorzio, attraverso condotte abusive, possa essere utilizzato per conseguire un indebito risparmio fiscale.
2021
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