La mancata inclusione nei turni di straordinario del lavoratore beneficiario delle tutele riconosciute dalla l. n. 104 del 1992 il cui handicap non influisca sulla sua capacità di espletare il servizio adottata dal datore di lavoro pubblico nell’ambito delle prerogative attribuitegli dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 integra una violazione del divieto di discriminazione diretta nei confronti delle persone con disabilità sancito all’art. 2, comma 2, l. n. 67 del 2006.
Il principio di parità di trattamento, il potere organizzativo del datore di lavoro pubblico ed il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità.
Matteo Turrin
2020-01-01
Abstract
La mancata inclusione nei turni di straordinario del lavoratore beneficiario delle tutele riconosciute dalla l. n. 104 del 1992 il cui handicap non influisca sulla sua capacità di espletare il servizio adottata dal datore di lavoro pubblico nell’ambito delle prerogative attribuitegli dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 integra una violazione del divieto di discriminazione diretta nei confronti delle persone con disabilità sancito all’art. 2, comma 2, l. n. 67 del 2006.File in questo prodotto:
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Nota a Cass., Sez. Lav., ord., 7 luglio 2020, n. 14075.pdf
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