Con l’ordinanza n. 20934/2019 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità per il pactum fiduciae immobiliare di rivestire la forma scritta a pena di nullità. La questione, in particolare, si è posta in virtù di una recente pronuncia con la quale la Suprema Corte, mutando il costante orientamento, ha ritenuto idonea a fondare l’obbligo di trasferimento anche la dichiarazione unilaterale scritta ricognitiva di un accordo privo del requisito formale.
Forma del patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili
Calogero Alberto Valenza
2020-01-01
Abstract
Con l’ordinanza n. 20934/2019 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità per il pactum fiduciae immobiliare di rivestire la forma scritta a pena di nullità. La questione, in particolare, si è posta in virtù di una recente pronuncia con la quale la Suprema Corte, mutando il costante orientamento, ha ritenuto idonea a fondare l’obbligo di trasferimento anche la dichiarazione unilaterale scritta ricognitiva di un accordo privo del requisito formale.File in questo prodotto:
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