Il saggio tende a definire il significato del rinvio integrale, operato dall’art. 337 septies c.c., alle disposizione dettate in favore del figlio minorenne nel caso di figlio maggiorenne portatore di handicap grave. Il tutto alla luce del nuovo orizzonte di senso istituito dalla riforma del diritto della filiazione, portata a compimento nel 2013. L’analisi, dunque, giunge alla definizione delle coordinate tra la disciplina alla quale rinvia la disposizione anzidetta e quella delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui agli artt. 404 ss. c.c., con particolare riguardo all’amministrazione di sostegno. La conclusione a cui giunge l’Autore è che il giudice interessato della questione deve disporre l’affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., tenendo conto della sua situazione concreta e del suo specifico interesse. Nel caso in cui ravvisi un difetto della capacità di agire del figlio potrà attivare il procedimento affinché venga disposta una delle tipiche misure di protezione.
Il problema dell'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave
SENIGAGLIA, Roberto
2016-01-01
Abstract
Il saggio tende a definire il significato del rinvio integrale, operato dall’art. 337 septies c.c., alle disposizione dettate in favore del figlio minorenne nel caso di figlio maggiorenne portatore di handicap grave. Il tutto alla luce del nuovo orizzonte di senso istituito dalla riforma del diritto della filiazione, portata a compimento nel 2013. L’analisi, dunque, giunge alla definizione delle coordinate tra la disciplina alla quale rinvia la disposizione anzidetta e quella delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui agli artt. 404 ss. c.c., con particolare riguardo all’amministrazione di sostegno. La conclusione a cui giunge l’Autore è che il giudice interessato della questione deve disporre l’affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., tenendo conto della sua situazione concreta e del suo specifico interesse. Nel caso in cui ravvisi un difetto della capacità di agire del figlio potrà attivare il procedimento affinché venga disposta una delle tipiche misure di protezione.File | Dimensione | Formato | |
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