L'art. 279 c.c. attribuisce al figlio naturale, in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, il diritto al mantenimento, l'istruzione e l'educazione nonché, in ipotesi di figli maggiorenni in stato di bisogno, il diritto agli alimenti. Ci si chiede se l'azione possa essere esperita anche da chi è figlio legittimo di altri. La Corte di Cassazione ne da un'interpretazione costituzionalmente orientata che la trasforma da azione residuale ad una azione alternativa a quella per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.
L'interpretazione dell'art.279 c.c.: l'ultima lettura della Cassazione.
IRTI, Claudia
2005-01-01
Abstract
L'art. 279 c.c. attribuisce al figlio naturale, in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, il diritto al mantenimento, l'istruzione e l'educazione nonché, in ipotesi di figli maggiorenni in stato di bisogno, il diritto agli alimenti. Ci si chiede se l'azione possa essere esperita anche da chi è figlio legittimo di altri. La Corte di Cassazione ne da un'interpretazione costituzionalmente orientata che la trasforma da azione residuale ad una azione alternativa a quella per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.File in questo prodotto:
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