La sentenza della Corte di Cassazione n. 13295 del 17 giugno 2011, nella quale si afferma che una società consortile, essendo caratterizzata dallo scopo mutualistico, sarebbe soggetta in ogni caso all’obbligo di ribaltare sulle imprese consorziate tutte le operazioni economiche da essa eseguite, sembra fondarsi sull’impostazione (datata) secondo cui lo scopo lucrativo e quello mutualistico sono fra loro incompatibili. Detto assunto finisce con l’inficiare l’intera sentenza e porta i giudici a non distinguere tra le commesse procacciate dalla società consortile e realizzate da una o più imprese consorziate e quelle eseguite direttamente dalla stessa società consortile con strutture proprie o indirettamente con impiego di imprese terze non consorziate e ad affermare che, in entrambe le fattispecie, il mancato ribaltamento dei ricavi e costi genera un’evasione dell’IVA. Invero, per l’attività marginalmente e/o occasionalmente svolta in proprio dal Consorzio (e non funzionale all’attività delle consorziate) non sembra corretto procedere al ribaltamento dei relativi costi e ricavi, né a ben vedere si potrebbe individuare un criterio mutualistico adeguato per operare tale ribaltamento. Sotto il profilo IVA, poi, salvo talune situazioni in cui le consorziate patiscono limitazione all’esercizio della detrazione nelle quali si potrebbe verificare un abuso di diritto, l’omesso ribaltamento dei costi e ricavi afferenti tale attività non altera il meccanismo di funzionamento dell’IVA essendo la stessa liquidata dalla società consortile in luogo delle consorziate. Viene infine proposta una breve riflessione su due profili marginalmente affrontati dalla sentenza, vale a dire se la scelta della forma consortile possa configurare un abuso del diritto e fino a che punto il requisito dell’inerenza possa essere utilizzato per disconoscere i costi ribaltati dalla società consortile sulle imprese consorziate.

Il "ribaltamento" obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della mutualità ed esigenze di contrasto all'abuso di diritto - Nota a Cass., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13295 (ud. del 19 gennaio 2011)

INTERDONATO, Maurizio
2012-01-01

Abstract

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13295 del 17 giugno 2011, nella quale si afferma che una società consortile, essendo caratterizzata dallo scopo mutualistico, sarebbe soggetta in ogni caso all’obbligo di ribaltare sulle imprese consorziate tutte le operazioni economiche da essa eseguite, sembra fondarsi sull’impostazione (datata) secondo cui lo scopo lucrativo e quello mutualistico sono fra loro incompatibili. Detto assunto finisce con l’inficiare l’intera sentenza e porta i giudici a non distinguere tra le commesse procacciate dalla società consortile e realizzate da una o più imprese consorziate e quelle eseguite direttamente dalla stessa società consortile con strutture proprie o indirettamente con impiego di imprese terze non consorziate e ad affermare che, in entrambe le fattispecie, il mancato ribaltamento dei ricavi e costi genera un’evasione dell’IVA. Invero, per l’attività marginalmente e/o occasionalmente svolta in proprio dal Consorzio (e non funzionale all’attività delle consorziate) non sembra corretto procedere al ribaltamento dei relativi costi e ricavi, né a ben vedere si potrebbe individuare un criterio mutualistico adeguato per operare tale ribaltamento. Sotto il profilo IVA, poi, salvo talune situazioni in cui le consorziate patiscono limitazione all’esercizio della detrazione nelle quali si potrebbe verificare un abuso di diritto, l’omesso ribaltamento dei costi e ricavi afferenti tale attività non altera il meccanismo di funzionamento dell’IVA essendo la stessa liquidata dalla società consortile in luogo delle consorziate. Viene infine proposta una breve riflessione su due profili marginalmente affrontati dalla sentenza, vale a dire se la scelta della forma consortile possa configurare un abuso del diritto e fino a che punto il requisito dell’inerenza possa essere utilizzato per disconoscere i costi ribaltati dalla società consortile sulle imprese consorziate.
2012
2/2012
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Il ribaltamento obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi - Riv Trim Dir Trib n 2-2012.pdf

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