Sebbene il codice civile preveda quale unico rimedio all'eccessiva onerosità sopravvenuta la richiesta di risoluzione del contratto, che può essere riportato ad equità solo dalla parte avvantaggiata ed a sua discrezione, l'articolo ritiene possibile configurare anche il rimedio conservativo della temporanea riconduzione ad equità in base alla previsione dell'art. 1374 c.c. evitando quindi la rottura del contratto e la distruzione di ricchezza, soluzione fondata sul principio di solidarietà costituzionale regolato dall'art. 2 Cost.
Il Covid ha ucciso anche la solidarietà costituzionale?
gianluca sicchiero
2025
Abstract
Sebbene il codice civile preveda quale unico rimedio all'eccessiva onerosità sopravvenuta la richiesta di risoluzione del contratto, che può essere riportato ad equità solo dalla parte avvantaggiata ed a sua discrezione, l'articolo ritiene possibile configurare anche il rimedio conservativo della temporanea riconduzione ad equità in base alla previsione dell'art. 1374 c.c. evitando quindi la rottura del contratto e la distruzione di ricchezza, soluzione fondata sul principio di solidarietà costituzionale regolato dall'art. 2 Cost.File in questo prodotto:
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