Il contributo approfondisce i requisiti del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, di cui al nuovo art. 473-bis.29 c.p.c. (precedentemente art. 9 l. div.), soffermandosi, in particolare, sulla perimetrazione dei giustificati motivi rapportati alla portata del giudicato, pur rebus sic stantibus in materia di famiglia. Nello specifico, si analizzano le ipotesi dei fatti anteriori al giudicato, anche se ignorati dalla parte, e dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, specificando altresì come si atteggia il procedimento di revisione a seconda della funzione volta a volta assunta dall’assegno divorzile o nel caso di versamento una tantum.
Modifica dell’assegno divorzile e giudicato rebus sic stantibus alla prova dei giustificati motivi
Giulia Travan
2025
Abstract
Il contributo approfondisce i requisiti del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, di cui al nuovo art. 473-bis.29 c.p.c. (precedentemente art. 9 l. div.), soffermandosi, in particolare, sulla perimetrazione dei giustificati motivi rapportati alla portata del giudicato, pur rebus sic stantibus in materia di famiglia. Nello specifico, si analizzano le ipotesi dei fatti anteriori al giudicato, anche se ignorati dalla parte, e dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, specificando altresì come si atteggia il procedimento di revisione a seconda della funzione volta a volta assunta dall’assegno divorzile o nel caso di versamento una tantum.I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



