Nel presente lavoro si illustrerà l’intervento operato con l’art. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000 il nuovo art. 21-bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”. Tale disposizione stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione, in taluni casi, abbia “efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”. Essa, tuttavia, manifesta diversi profili di incoerenza e potrebbe rendere maggiormente complesso ottenere un’assoluzione nel processo penale.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE

Tosi L.
2024-01-01

Abstract

Nel presente lavoro si illustrerà l’intervento operato con l’art. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000 il nuovo art. 21-bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”. Tale disposizione stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione, in taluni casi, abbia “efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”. Essa, tuttavia, manifesta diversi profili di incoerenza e potrebbe rendere maggiormente complesso ottenere un’assoluzione nel processo penale.
2024
2/2024
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