Attraverso la menzione di “biodiversità” nell’innovato art. 9 Cost. si potrebbe ritenere che tale elemento risulti oggi fondamentale per l’ordinamento giuridico italiano tutto. Alla luce di una mutata sensibilità internazionale e nazionale si deve, quindi, verificare se effettivamente l’Italia intenda tutelare quest’aspetto. A tal fine, pare di speciale rilievo la questione, giunta all’attenzione della Corte costituzionale, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante il divieto, introdotto dalla Regione Puglia, di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, procacciati nei mari regionali, per un periodo di tre anni. L’obiettivo della disposizione censurata pare risiedere nella volontà di scongiurare il rischio di estinzione della fauna delle suddette aree marine, ma tale obiettivo – per quanto nobile – ha suscitato non poche perplessità, rischiando di porsi in violazione sia dell’art. 117, c. 2., lett. s) Cost., con riguardo alla materia di competenza esclusiva “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. La soluzione di questo caso appare significativa, soprattutto se si considera l’importanza degli interessi pubblici in gioco, da bilanciarsi cautamente. Adottando, quindi, un approccio di law and literature, si può partire dalla centralità che la Natura, in tutte le sue forme e declinazioni, assume nell’opera dello scrittore Tolkien, che sembra aver prefigurato un possibile “pregiudizio ecologico”, legato all’eccessivo ricorso all’industria e ai rilevanti cambiamenti climatici. Considerando, quindi, la normativa europea, nazionale e regionale sul punto, attraverso la risoluzione del caso pugliese, si possono trarre importanti conclusioni di sistema in tema di garanzia della fauna marina in un ecosistema protetto, nel complesso intreccio di competenze delineatosi.
LA SALVAGUARDIA DEL RICCIO DI MARE PUGLIESE: DA UN SINGOLO CASO, ALLA TUTELA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE.
Giulia Sulpizi
2024-01-01
Abstract
Attraverso la menzione di “biodiversità” nell’innovato art. 9 Cost. si potrebbe ritenere che tale elemento risulti oggi fondamentale per l’ordinamento giuridico italiano tutto. Alla luce di una mutata sensibilità internazionale e nazionale si deve, quindi, verificare se effettivamente l’Italia intenda tutelare quest’aspetto. A tal fine, pare di speciale rilievo la questione, giunta all’attenzione della Corte costituzionale, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante il divieto, introdotto dalla Regione Puglia, di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, procacciati nei mari regionali, per un periodo di tre anni. L’obiettivo della disposizione censurata pare risiedere nella volontà di scongiurare il rischio di estinzione della fauna delle suddette aree marine, ma tale obiettivo – per quanto nobile – ha suscitato non poche perplessità, rischiando di porsi in violazione sia dell’art. 117, c. 2., lett. s) Cost., con riguardo alla materia di competenza esclusiva “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. La soluzione di questo caso appare significativa, soprattutto se si considera l’importanza degli interessi pubblici in gioco, da bilanciarsi cautamente. Adottando, quindi, un approccio di law and literature, si può partire dalla centralità che la Natura, in tutte le sue forme e declinazioni, assume nell’opera dello scrittore Tolkien, che sembra aver prefigurato un possibile “pregiudizio ecologico”, legato all’eccessivo ricorso all’industria e ai rilevanti cambiamenti climatici. Considerando, quindi, la normativa europea, nazionale e regionale sul punto, attraverso la risoluzione del caso pugliese, si possono trarre importanti conclusioni di sistema in tema di garanzia della fauna marina in un ecosistema protetto, nel complesso intreccio di competenze delineatosi.File | Dimensione | Formato | |
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