Il presente contributo analizza criticamente la misura di sanatoria prevista dall’art. 5, commi 7-12, D.L. n. 146/2021, la quale permette di sanare gli indebiti utilizzi dei crediti per ricerca e sviluppo previsti dalle disposizioni di cui all’art. 3, D.L. n.145/2013. Viene esposta un’analisi della ratio della misura, dell’ambito di appli- cazione, dei profili procedurali, dei risvolti penali e degli eventi ostativi. In partico- lare, viene evidenziato come l’unico evento espressamente qualificato come ostati- vo alla sanatoria sia rappresentato dall’avvenuto accertamento dell’indebito utiliz- zo in compensazione del credito, tramite provvedimenti impositivi divenuti defini- tivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 21 ottobre 2021, mentre non dovrebbero essere ostativi alla sanatoria eventuali processi verbali o atti impositivi notificati dopo tale data. Ciò al fine di evitare profili di incostituzionalità della di- sposizione. L’autore auspica maggior coerenza e chiarezza nelle scelte legislative e segnala la necessità di tutelare in modo più incisivo quegli imprenditori che, in buona fede, confidando nell’iniziale atteggiamento permissivo dell’Agenzia sulla spettanza del credito in questione, si sono risolti ad effettuare importanti investi- menti in ricerca e sviluppo.

Luci ed ombre sulla “sanatoria” per i crediti d’imposta ricerca e sviluppo

VIOTTO A.
2022-01-01

Abstract

Il presente contributo analizza criticamente la misura di sanatoria prevista dall’art. 5, commi 7-12, D.L. n. 146/2021, la quale permette di sanare gli indebiti utilizzi dei crediti per ricerca e sviluppo previsti dalle disposizioni di cui all’art. 3, D.L. n.145/2013. Viene esposta un’analisi della ratio della misura, dell’ambito di appli- cazione, dei profili procedurali, dei risvolti penali e degli eventi ostativi. In partico- lare, viene evidenziato come l’unico evento espressamente qualificato come ostati- vo alla sanatoria sia rappresentato dall’avvenuto accertamento dell’indebito utiliz- zo in compensazione del credito, tramite provvedimenti impositivi divenuti defini- tivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 21 ottobre 2021, mentre non dovrebbero essere ostativi alla sanatoria eventuali processi verbali o atti impositivi notificati dopo tale data. Ciò al fine di evitare profili di incostituzionalità della di- sposizione. L’autore auspica maggior coerenza e chiarezza nelle scelte legislative e segnala la necessità di tutelare in modo più incisivo quegli imprenditori che, in buona fede, confidando nell’iniziale atteggiamento permissivo dell’Agenzia sulla spettanza del credito in questione, si sono risolti ad effettuare importanti investi- menti in ricerca e sviluppo.
2022
3
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