L’art. 130 del codice del consumo impone al venditore professionista di riparare o sostituire il bene di consumo non conforme al contratto astenendosi dall’arrecare al consumatore “notevoli inconvenienti”. Il contributo propone un approccio graduale nella definizione di tale clausola, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Direttiva n. 2019/771/UE.

Il divieto di arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore in sede di ripristino della conformità al contratto del bene di consumo difettoso

Gabriele Perfetti
2020-01-01

Abstract

L’art. 130 del codice del consumo impone al venditore professionista di riparare o sostituire il bene di consumo non conforme al contratto astenendosi dall’arrecare al consumatore “notevoli inconvenienti”. Il contributo propone un approccio graduale nella definizione di tale clausola, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Direttiva n. 2019/771/UE.
2020
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