La Cassazione afferma che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da malpractice medica è di natura extracontrattuale, salvo nei casi di prestazioni afferenti alla procreazione. Le pronunce consentono una riflessione su contatto sociale e contratto con effetti protettivi verso i terzi in ambito medico, cercando di comprendere quale sia il discrimen per l’applicazione del regime degli artt. 1218 e segg. c.c. in presenza di un legame qualificato. Ci si chiede, infine, se il principio di diritto affermato sia ancora applicabile dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e se valga anche nel caso di scelte terapeutiche condivise.
Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio
Giulia Travan
2021-01-01
Abstract
La Cassazione afferma che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da malpractice medica è di natura extracontrattuale, salvo nei casi di prestazioni afferenti alla procreazione. Le pronunce consentono una riflessione su contatto sociale e contratto con effetti protettivi verso i terzi in ambito medico, cercando di comprendere quale sia il discrimen per l’applicazione del regime degli artt. 1218 e segg. c.c. in presenza di un legame qualificato. Ci si chiede, infine, se il principio di diritto affermato sia ancora applicabile dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e se valga anche nel caso di scelte terapeutiche condivise.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Accesso chiuso-personale
Dimensione
379.62 kB
Formato
Adobe PDF
|
379.62 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.