La Cassazione afferma che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da malpractice medica è di natura extracontrattuale, salvo nei casi di prestazioni afferenti alla procreazione. Le pronunce consentono una riflessione su contatto sociale e contratto con effetti protettivi verso i terzi in ambito medico, cercando di comprendere quale sia il discrimen per l’applicazione del regime degli artt. 1218 e segg. c.c. in presenza di un legame qualificato. Ci si chiede, infine, se il principio di diritto affermato sia ancora applicabile dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e se valga anche nel caso di scelte terapeutiche condivise.
Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio
Giulia Travan
2021
Abstract
La Cassazione afferma che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da malpractice medica è di natura extracontrattuale, salvo nei casi di prestazioni afferenti alla procreazione. Le pronunce consentono una riflessione su contatto sociale e contratto con effetti protettivi verso i terzi in ambito medico, cercando di comprendere quale sia il discrimen per l’applicazione del regime degli artt. 1218 e segg. c.c. in presenza di un legame qualificato. Ci si chiede, infine, se il principio di diritto affermato sia ancora applicabile dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e se valga anche nel caso di scelte terapeutiche condivise.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Accesso chiuso-personale
Dimensione
379.62 kB
Formato
Adobe PDF
|
379.62 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



