L’art. 6, D.L. n. 23/2020, nella versione introdotta con legge di bilancio 2021, estende la durata della sospensione della regola “ricapitalizza o liquida”, ma al contempo ne limita il perimetro applicativo. Per quelle società che continuano a beneficiarne, la prosecuzione dell’attività in un’ottica produttiva, pur in assenza di un patrimonio netto, diviene legittima per un periodo potenzialmente molto lungo. I riflessi sistematici sono molteplici. In primis, l’inapplicabilità del vincolo di gestione conservativa impone di ricostruire i doveri degli amministratori in un contesto in cui le loro decisioni impattano sugli interessi economici dei creditori. A ciò si aggiungono le ripercussioni più “remote” all’interno del sistema, ma non meno rilevanti, con riferimento al criterio del deficit fallimentare per la quantifica- zione del danno da indebita prosecuzione dell’attività (art. 2486, comma 3, c.c.), alla legittimazione dei creditori sociali all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, agli oneri probatori in tema di revocatorie fallimentari e, infine, alla fattibilità giuridica ai fini dell’omologazione di un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione in continuità diretta.

Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. “liquidità”

I. Donati
2021-01-01

Abstract

L’art. 6, D.L. n. 23/2020, nella versione introdotta con legge di bilancio 2021, estende la durata della sospensione della regola “ricapitalizza o liquida”, ma al contempo ne limita il perimetro applicativo. Per quelle società che continuano a beneficiarne, la prosecuzione dell’attività in un’ottica produttiva, pur in assenza di un patrimonio netto, diviene legittima per un periodo potenzialmente molto lungo. I riflessi sistematici sono molteplici. In primis, l’inapplicabilità del vincolo di gestione conservativa impone di ricostruire i doveri degli amministratori in un contesto in cui le loro decisioni impattano sugli interessi economici dei creditori. A ciò si aggiungono le ripercussioni più “remote” all’interno del sistema, ma non meno rilevanti, con riferimento al criterio del deficit fallimentare per la quantifica- zione del danno da indebita prosecuzione dell’attività (art. 2486, comma 3, c.c.), alla legittimazione dei creditori sociali all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, agli oneri probatori in tema di revocatorie fallimentari e, infine, alla fattibilità giuridica ai fini dell’omologazione di un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione in continuità diretta.
2021
4/2021
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