Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di piattaforme di offerta online, si e` fortemente diffuso il fenomeno della locazione di unita` immobiliari ad uso turistico. Il relativo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e` reso complesso, non solo dalla necessita` di valutare se si sia in presenza di un soggetto passivo iva (e, dunque, se sia riscontrabile un’attivita` esercitata per professione abituale organizzata in forma d’impresa), ma anche per effetto della previsione contenuta nel punto 120 della tabella A – parte III, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. Tale disposizione stabilisce, in contrapposizione al regime di esenzione delle locazioni, un regime di imponibilita` con aliquota del 10% per le prestazioni rese ai “ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni”. L’art. 6 della l. n. 217 del 1983, tuttavia, e` stato abrogato a seguito della devoluzione alle Regioni della regolamentazione delle strutture ricettive. Ciononostante, sembra che la soluzione auspicabile sia quella di interpretare la previsione contenuta nel citato punto 120 considerando il rinvio operato all’art. 6 della legge n. 217 del 1983 come “insensibile” alla abrogazione dell’art. 6 della l. n. 217 del 1983. Talche´ , in sostanza, potranno considerarsi imponibili ai fini iva solamente le locazioni turistiche effettuate in forma imprenditoriale, cioe` laddove vi sia un’attivita` di locazione stabile accompagnata dall’impiego di una vera e propria organizzazione di mezzi e persone, come ragionevolmente accade ogniqualvolta vengano prestati “servizi aggiuntivi” connessi alla messa a disposizione dell’immobile

Il regime delle locazioni nell’iva ed il difficile inquadramento delle locazioni turistiche

bagarotto
2020-01-01

Abstract

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di piattaforme di offerta online, si e` fortemente diffuso il fenomeno della locazione di unita` immobiliari ad uso turistico. Il relativo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e` reso complesso, non solo dalla necessita` di valutare se si sia in presenza di un soggetto passivo iva (e, dunque, se sia riscontrabile un’attivita` esercitata per professione abituale organizzata in forma d’impresa), ma anche per effetto della previsione contenuta nel punto 120 della tabella A – parte III, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. Tale disposizione stabilisce, in contrapposizione al regime di esenzione delle locazioni, un regime di imponibilita` con aliquota del 10% per le prestazioni rese ai “ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni”. L’art. 6 della l. n. 217 del 1983, tuttavia, e` stato abrogato a seguito della devoluzione alle Regioni della regolamentazione delle strutture ricettive. Ciononostante, sembra che la soluzione auspicabile sia quella di interpretare la previsione contenuta nel citato punto 120 considerando il rinvio operato all’art. 6 della legge n. 217 del 1983 come “insensibile” alla abrogazione dell’art. 6 della l. n. 217 del 1983. Talche´ , in sostanza, potranno considerarsi imponibili ai fini iva solamente le locazioni turistiche effettuate in forma imprenditoriale, cioe` laddove vi sia un’attivita` di locazione stabile accompagnata dall’impiego di una vera e propria organizzazione di mezzi e persone, come ragionevolmente accade ogniqualvolta vengano prestati “servizi aggiuntivi” connessi alla messa a disposizione dell’immobile
2020
6
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