La L. n. 4/2018 ha modificato la disciplina della pronuncia dell’indegnità a succedere, ora non più rimessa all’iniziativa della parte interessata, costituendo invece pronuncia accessoria a quella penale di condanna (art 537 bis c.p.p.). Il precedente regime si applica solo alle ipotesi in cui non vi sia reato (art. 463, n. 3 bis, c.c.) o se il giudice penale non si sia pronunciato: qui restano sempre in conflitto le due opposte teorie, sulla natura dichiarativa o costitutiva della sentenza di indegnità

L'indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018

sicchiero
2020-01-01

Abstract

La L. n. 4/2018 ha modificato la disciplina della pronuncia dell’indegnità a succedere, ora non più rimessa all’iniziativa della parte interessata, costituendo invece pronuncia accessoria a quella penale di condanna (art 537 bis c.p.p.). Il precedente regime si applica solo alle ipotesi in cui non vi sia reato (art. 463, n. 3 bis, c.c.) o se il giudice penale non si sia pronunciato: qui restano sempre in conflitto le due opposte teorie, sulla natura dichiarativa o costitutiva della sentenza di indegnità
2020
1
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