Prima l’ordinanza con la quale nel 2017 la terza sezione della Cassazione sollecita la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa alla nullita` dell’accordo di traslazione dal locatore al conduttore delle imposte sulla proprieta` dell’immobile e sul relativo contratto di locazione, poi la decisione dalla quale traggono spunto queste note richiamano nuova attenzione sul rapporto tra il precetto costituzionale in materia di capacita` contributiva e l’esercizio della liberta` negoziale. I giudici di legittimita` confermano l’orientamento maggioritario che riconosce la validita` della traslazione convenzionale dell’imposta, purche´ essa non comporti la definitiva sottrazione del contribuente ai suoi obblighi fiscali ma, richiamando la sterile distinzione tra le ipotesi in cui il patto concorra alla determinazione del rapporto di corrispettivita` tra le prestazioni negoziali cui le parti si sono obbligate e le ipotesi nelle quali invece il patto sia dotato di un fondamento causale autonomo, essi omettono di chiarire i presupposti in virtu` dei quali se ne possa accertare l’invalidita` per violazione del principio costituzionale di capacita` contributiva.

Validita` del patto di traslazione del carico fiscale, tra omissioni e ambiguita` fuorvianti

Mariella Lamicela
2019-01-01

Abstract

Prima l’ordinanza con la quale nel 2017 la terza sezione della Cassazione sollecita la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa alla nullita` dell’accordo di traslazione dal locatore al conduttore delle imposte sulla proprieta` dell’immobile e sul relativo contratto di locazione, poi la decisione dalla quale traggono spunto queste note richiamano nuova attenzione sul rapporto tra il precetto costituzionale in materia di capacita` contributiva e l’esercizio della liberta` negoziale. I giudici di legittimita` confermano l’orientamento maggioritario che riconosce la validita` della traslazione convenzionale dell’imposta, purche´ essa non comporti la definitiva sottrazione del contribuente ai suoi obblighi fiscali ma, richiamando la sterile distinzione tra le ipotesi in cui il patto concorra alla determinazione del rapporto di corrispettivita` tra le prestazioni negoziali cui le parti si sono obbligate e le ipotesi nelle quali invece il patto sia dotato di un fondamento causale autonomo, essi omettono di chiarire i presupposti in virtu` dei quali se ne possa accertare l’invalidita` per violazione del principio costituzionale di capacita` contributiva.
2019
10
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