Il saggio si prefigge l'obiettivo di esaminare il percorso intrapreso dalla Regione Veneto per acquisire il regime di autonomia “differenziata” di cui all'art. 116, comma 3, Cost., con esclusivo riguardo ai profili di carattere procedurale. In primis, vengono richiamate le vicende che hanno preceduto l'avvio dell'iter del procedimento di “differenziazione” e che ne costituiscono una sorta di “antefatto”, con particolare riferimento alle pronunce mediante le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali istitutive dei referendum sull'indipendenza del Veneto e sulla sua trasformazione in Regione speciale. Di seguito, viene esaminato il modello di regionalismo “differenziato” delineato dalla disposizione costituzionale anche al fine di individuare le coordinate costituzionali entro le quali svilupparne un'attuazione conforme a Costituzione. Poste queste premesse, l'attenzione viene rivolta alle specifiche modalità attraverso le quali si è sviluppato in Veneto il procedimento. Tanto riguardo alla fase endoregionale, con particolare riferimento allo svolgimento del referendum consultivo popolare, all'iniziativa degli organi regionali e all'interlocuzione con gli enti locali; quanto riguardo alla fase esoregionale, ancora ferma alle trattative propedeutiche alla stipulazione dell'intesa con il Governo, approdate al momento alla sottoscrizione di una bozza sulla parte generale del 25 febbraio scorso. Particolare rilievo viene infine dedicato alla fase parlamentare del procedimento, dedicata all'approvazione della legge di “differenziazione”, e alle problematiche sottese, relative alla emendabilità o meno dell'intesa e al ruolo che sono chiamate a rivestire le Camere. Tale ultima questione assume specifico interesse riguardo al Veneto, i cui esponenti istituzionali hanno a più riprese manifestato posizioni volte ad estromettere o comunque a limitare fortemente il ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento di “differenziazione”. In conclusione, lo scritto intende evidenziare come, già sul piano procedurale, la gran parte delle posizioni ottimisticamente professate dalla Regione Veneto appaiono di dubbia conformità costituzionale e sono quindi destinate a scontrarsi con il pessimismo della ragione costituzionale.

La via veneta al "regionalismo differenziato", tra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione. Profili procedurali

Marco Mancini
2019-01-01

Abstract

Il saggio si prefigge l'obiettivo di esaminare il percorso intrapreso dalla Regione Veneto per acquisire il regime di autonomia “differenziata” di cui all'art. 116, comma 3, Cost., con esclusivo riguardo ai profili di carattere procedurale. In primis, vengono richiamate le vicende che hanno preceduto l'avvio dell'iter del procedimento di “differenziazione” e che ne costituiscono una sorta di “antefatto”, con particolare riferimento alle pronunce mediante le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali istitutive dei referendum sull'indipendenza del Veneto e sulla sua trasformazione in Regione speciale. Di seguito, viene esaminato il modello di regionalismo “differenziato” delineato dalla disposizione costituzionale anche al fine di individuare le coordinate costituzionali entro le quali svilupparne un'attuazione conforme a Costituzione. Poste queste premesse, l'attenzione viene rivolta alle specifiche modalità attraverso le quali si è sviluppato in Veneto il procedimento. Tanto riguardo alla fase endoregionale, con particolare riferimento allo svolgimento del referendum consultivo popolare, all'iniziativa degli organi regionali e all'interlocuzione con gli enti locali; quanto riguardo alla fase esoregionale, ancora ferma alle trattative propedeutiche alla stipulazione dell'intesa con il Governo, approdate al momento alla sottoscrizione di una bozza sulla parte generale del 25 febbraio scorso. Particolare rilievo viene infine dedicato alla fase parlamentare del procedimento, dedicata all'approvazione della legge di “differenziazione”, e alle problematiche sottese, relative alla emendabilità o meno dell'intesa e al ruolo che sono chiamate a rivestire le Camere. Tale ultima questione assume specifico interesse riguardo al Veneto, i cui esponenti istituzionali hanno a più riprese manifestato posizioni volte ad estromettere o comunque a limitare fortemente il ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento di “differenziazione”. In conclusione, lo scritto intende evidenziare come, già sul piano procedurale, la gran parte delle posizioni ottimisticamente professate dalla Regione Veneto appaiono di dubbia conformità costituzionale e sono quindi destinate a scontrarsi con il pessimismo della ragione costituzionale.
2019
17
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