Con la pronuncia 27 settembre 2017 n. 22647 la Cassazione riconosce la nullità del recesso del conduttore in ragione della mancata formulazione del relativo atto di volontà secondo la forma prescritta per la stipula del contratto di locazione. Il rigore formale della decisione offre lo spunto per analizzare la funzione normativa assolta dalla forma scritta disposta ex art. 1, 4° comma, legge 431/1998 per la conclusione di validi contratti di locazione ad uso abitativo e per evidenziare le molte incoerenze rilevabili, anche dopo la riforma dell’art. 13, legge 431/1998, sul piano effettuale, sia con riferimento all’obiettivo del contrasto all’evasione fiscale, sia con riferimento all’obiettivo della tutela del contraente debole.
La forma del recesso del conduttore e le incertezze sull'onere formale nelle locazioni abitative
mariella lamicela
2018-01-01
Abstract
Con la pronuncia 27 settembre 2017 n. 22647 la Cassazione riconosce la nullità del recesso del conduttore in ragione della mancata formulazione del relativo atto di volontà secondo la forma prescritta per la stipula del contratto di locazione. Il rigore formale della decisione offre lo spunto per analizzare la funzione normativa assolta dalla forma scritta disposta ex art. 1, 4° comma, legge 431/1998 per la conclusione di validi contratti di locazione ad uso abitativo e per evidenziare le molte incoerenze rilevabili, anche dopo la riforma dell’art. 13, legge 431/1998, sul piano effettuale, sia con riferimento all’obiettivo del contrasto all’evasione fiscale, sia con riferimento all’obiettivo della tutela del contraente debole.File | Dimensione | Formato | |
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