Il saggio si prefigge l'obiettivo di analizzare gli orientamenti della Corte EDU relativi alla definizione della “materia penale” ex art. 7 della Convenzione, al fine di comprendere se possano ricevere applicazione anche nei riguardi delle misure incisive dell’elettorato passivo quale l’incandidabilità prevista dalla c.d. legge Severino. Viene prestata particolare attenzione anche agli orientamenti maturati dalla Corte costituzionale riguardo alla definizione di “materia penale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, Cost. e al trattamento giuridico riservato alle misure ritenute di natura penale non alla stregua del diritto interno bensì alla luce del diritto convenzionale così come interpretato dalla Corte EDU, al fine di evidenziare l’esistenza di una sorta di “doppio binario”. Viene infine dedicato ampio spazio alla sentenza n. 276/2016 con la quale la Corte costituzionale ha escluso la natura penale della sospensione dalla carica disciplinata dalla legge Severino sia alla stregua del diritto interno che del diritto convenzionale. L’interrogativo di fondo rimane quello relativo ad una possibile, eventuale concordia discordans tra le Corti che, pur applicando ed interpretando i medesimi parametri convenzionali, potrebbero prevenire a conclusioni diametralmente opposte.
La “materia penale” negli orientamenti della Corte EDU e della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle misure limitative dell'elettorato passivo
Mancini Marco
2018-01-01
Abstract
Il saggio si prefigge l'obiettivo di analizzare gli orientamenti della Corte EDU relativi alla definizione della “materia penale” ex art. 7 della Convenzione, al fine di comprendere se possano ricevere applicazione anche nei riguardi delle misure incisive dell’elettorato passivo quale l’incandidabilità prevista dalla c.d. legge Severino. Viene prestata particolare attenzione anche agli orientamenti maturati dalla Corte costituzionale riguardo alla definizione di “materia penale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, Cost. e al trattamento giuridico riservato alle misure ritenute di natura penale non alla stregua del diritto interno bensì alla luce del diritto convenzionale così come interpretato dalla Corte EDU, al fine di evidenziare l’esistenza di una sorta di “doppio binario”. Viene infine dedicato ampio spazio alla sentenza n. 276/2016 con la quale la Corte costituzionale ha escluso la natura penale della sospensione dalla carica disciplinata dalla legge Severino sia alla stregua del diritto interno che del diritto convenzionale. L’interrogativo di fondo rimane quello relativo ad una possibile, eventuale concordia discordans tra le Corti che, pur applicando ed interpretando i medesimi parametri convenzionali, potrebbero prevenire a conclusioni diametralmente opposte.File | Dimensione | Formato | |
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