Anteriormente all’introduzione del D.L. n. 16/2012 la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di una “frode carosello” è stata fortemente messa in dubbio, in particolare alla luce della normativa in materia di costi da reato contenuta nell’art. 14 della L. n. 537/1993. Per effetto della novella apportata a quest’ultima disposizione, sebbene residuino taluni dubbi interpretativi, gli utilizzatori di fatture soggettivamente inesistenti, indipendentemente dal ruolo assunto nella frode – sebbene proseguano a sottostare a conseguenze in materia di IVA – possono dedurre il costo “documentato” da detta fattura alle stesse condizioni a cui gli altri costi sono deducibili.
L’applicazione della novellata disciplina in materia di “costi da reato” agli effetti reddituali degli acquisti conclusi nell’ambito delle c.d. frodi carosello
BAGAROTTO E
2013-01-01
Abstract
Anteriormente all’introduzione del D.L. n. 16/2012 la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di una “frode carosello” è stata fortemente messa in dubbio, in particolare alla luce della normativa in materia di costi da reato contenuta nell’art. 14 della L. n. 537/1993. Per effetto della novella apportata a quest’ultima disposizione, sebbene residuino taluni dubbi interpretativi, gli utilizzatori di fatture soggettivamente inesistenti, indipendentemente dal ruolo assunto nella frode – sebbene proseguano a sottostare a conseguenze in materia di IVA – possono dedurre il costo “documentato” da detta fattura alle stesse condizioni a cui gli altri costi sono deducibili.File | Dimensione | Formato | |
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