Gli artt. 25 e ss. del d.l. n. 179 del 2012 disciplinano la figura delle startup innovative, stabilendo vantaggi sotto il profilo del diritto societario, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare e del diritto tributario. In quest’ultimo ambito, il legislatore ha, da un lato, eliminato taluni prelievi minori, riconosciuto in via prioritaria un credito d’imposta già previsto per la generalità dei contribuenti e reso inapplicabile la normativa sulle società di comodo; e, dall’altro lato, introdotto misure di un certo rilievo, consistenti nell’agevolazione a favore degli amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti assegnatari di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dei conferenti di opere o servizi, e dei soggetti che investono nel capitale della start-up.
CONSIDERAZIONI CRITICHE SUL REGIME FISCALE DELLE START-UP INNOVATIVE
BAGAROTTO E
2015-01-01
Abstract
Gli artt. 25 e ss. del d.l. n. 179 del 2012 disciplinano la figura delle startup innovative, stabilendo vantaggi sotto il profilo del diritto societario, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare e del diritto tributario. In quest’ultimo ambito, il legislatore ha, da un lato, eliminato taluni prelievi minori, riconosciuto in via prioritaria un credito d’imposta già previsto per la generalità dei contribuenti e reso inapplicabile la normativa sulle società di comodo; e, dall’altro lato, introdotto misure di un certo rilievo, consistenti nell’agevolazione a favore degli amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti assegnatari di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dei conferenti di opere o servizi, e dei soggetti che investono nel capitale della start-up.File | Dimensione | Formato | |
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