Da alcuni anni è emersa in modo rilevante la questione della forma scritta dei contratti bancari e finanziari. Le disposizioni, in entrambe le ipotesi, indicano che il contratto deve essere redatto per iscritto, che una copia deve essere consegnata al cliente e che l’eventuale invalidità connessa all’assenza di tale forma scritta può essere fatta valere dal solo cliente. Essendo frequente che nei giudizi venga prodotto il contratto sottoscritto dal solo cliente, la sentenza in commento si chiede se, superate dalla giurisprudenza altre diverse soluzioni, si possa ritenere che la particolare natura dell’invalidità (di protezione) possa portare a rigettare l’eccezione di nullità formulata dal cliente per la mancanza di firma della banca, quantomeno ove si possa ritenere raggiunto lo scopo informativo sotteso alle previsioni in questione.
Il contratto monofirma: forma del contratto e nullità di protezione
marco ticozzi
2018-01-01
Abstract
Da alcuni anni è emersa in modo rilevante la questione della forma scritta dei contratti bancari e finanziari. Le disposizioni, in entrambe le ipotesi, indicano che il contratto deve essere redatto per iscritto, che una copia deve essere consegnata al cliente e che l’eventuale invalidità connessa all’assenza di tale forma scritta può essere fatta valere dal solo cliente. Essendo frequente che nei giudizi venga prodotto il contratto sottoscritto dal solo cliente, la sentenza in commento si chiede se, superate dalla giurisprudenza altre diverse soluzioni, si possa ritenere che la particolare natura dell’invalidità (di protezione) possa portare a rigettare l’eccezione di nullità formulata dal cliente per la mancanza di firma della banca, quantomeno ove si possa ritenere raggiunto lo scopo informativo sotteso alle previsioni in questione.File | Dimensione | Formato | |
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