L’art. 155 quater è la disposizione mediante la quale il legislatore del 2006 ha introdotto per la prima volta, nel contesto della riforma sull’affidamento condiviso, una disciplina «uniforme», «autonoma» e «generale» in materia di assegnazione della casa familiare in caso di crisi della famiglia. Tra le ipotesi di revoca legislativamente previste si segnala quella che prevede la revoca del provvedimento nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La previsione è stata resa oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata che ne limita l'applicazione.
LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: DALLE CRITICHE DELLA DOTTRINA AL GIUDIZIO DELLA CONSULTA
IRTI, Claudia
2008-01-01
Abstract
L’art. 155 quater è la disposizione mediante la quale il legislatore del 2006 ha introdotto per la prima volta, nel contesto della riforma sull’affidamento condiviso, una disciplina «uniforme», «autonoma» e «generale» in materia di assegnazione della casa familiare in caso di crisi della famiglia. Tra le ipotesi di revoca legislativamente previste si segnala quella che prevede la revoca del provvedimento nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La previsione è stata resa oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata che ne limita l'applicazione.File | Dimensione | Formato | |
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