Le normative interne, nel recepire le direttive comunitarie, spesso attribuiscono al consumatore un - secondo la terminologia presente nel dettato normativo italiano - "diritto di recesso", per liberarsi dal vincolo contrattuale. Una veloce disamina del testo del codice civile evidenzia che il legislatore prevede quasi sempre il recesso unilaterale; anche le nuove figure potrebbero - quanto meno prima facie - collocarsi nell'ampia categoria del recesso ex lege; queste, tuttavia, si evidenzia nel lavoro di tesi, si differenziano nettamente, per i loro caratteri, da tutte le ipotesi di recesso legale. Il diritto di recedere dal contratto (entro un termine relativamente breve) è riconosciuto a un contraente (quello legislativamente presunto debole) a fronte di casi in cui questi abbia assunto un vincolo contrattuale a seguito di una "sollecitazione" svolta secondo particolari modalità, ovvero in casi in cui lo stesso si sia vincolato in relazione a determinati contratti ove maggiormente sentita è dal legislatore la necessità di garantire al contraente debole un'effettiva e adeguata riflessione e determinazione negoziale. Con la previsione del diritto di "recesso" si attribuisce a uno dei contraenti (in alcuni casi a uno dei potenziali contraenti) il diritto di pentirsi del contratto e di liberarsi dal vincolo assunto: si attribuisce, in sostanza, un diritto di ripensamento, con il quale il soggetto esprime una nuova e diversa valutazione dell'interesse iniziale che lo aveva mosso a stipulare il contratto. Il fondamento teleologico che accomuna le diverse ipotesi di diritto di ripensamento si rinviene nell'esigenza di contemperare la celerità e la sicurezza degli scambi con la libertà contrattuale del consumatore; rileva, in sostanza, la necessità di tutelare il contraente dalla "imposizione" del contratto. Il "diritto di ripensamento" si è venuto affermando come strumento di tutela del contraente "non professionale" per opera di una serie di più recenti disposizioni, nell'ambito di una linea di politica legislativa il cui sviluppo è in gran parte dovuto all'impulso comunitario. L'origine di questa figura, tuttavia, è da ricercare nell'esperienza di ordinamenti nazionali e data dall'inizio degli anni settanta. Nel corso del lavoro si sono analizzate (anche con riferimento al sistema francese e a quello di common law inglese) le varie normative che prevedono tale diritto, i caratteri del ripensamento, le questioni che esso solleva, soprattutto in ordine alla sua natura; in questo percorso si è sottolineata l'incidenza della disciplina comunitaria sulle categorie giuridiche nazionali, evidenziando come la figura del diritto di ripensamento costituisce il segno di un fenomeno più generale che vede protagonista proprio il legislatore comunitario e che consiste in una ampia incidenza, sia quantitativa che qualitativa, del diritto comunitario sul diritto privato interno, ed in particolare sul diritto contrattuale. The national provisions, when the European Community Directives bring into force, often confer to the consumer - according to the terms adopted by the Italian laws - a "right of withdrawal", in order to terminate the contractual obligation. After a quick examination of the Civil Code it appears that the Italian legislator, in almost all the cases, provides for an unilateral withdrawal; therefore also these new rights could be assigned - at least at first sight -in the board category of legal withdrawal. Nevertheless - as pointed out in the thesis - these hypotheses are completely different from those of legal withdrawal, due to the their features. The right of withdrawal (that can be used in a relatively short term) is assigned to a contracting party (the one who the law presumes to be weak) either in situations in which this party assumed a duty following a "solicitation" done in particular manners, or in situations in which the above mentioned party assumed a duty, regarding certain contracts with reference to which the legislator holds appropriate to guarantee to the weak contracting party an effective and fair consideration and decision above the contract. The right of "withdrawal" provision confers to one of the contracting party (only to one of the potential contracting parties in some situations) the right of changing his/her mind and to terminate the contractual obligation. In other terms, through a right to think over the party expresses a new and different evaluation of the initial interest, which induced him/her to contract. The different hypotheses of the right of withdrawal are joined by the same ground: the necessity of adapting the rapidity and certainty of the dealings with the freedom of contracting assigned to the consumer; in substance, it is important to protect the contracting party from the "imposition" of the contract. The "right of withdrawal" developed as an instrument of protection of the "non professional" contracting party, due to some more recent legal provisions, that have been enacted within a policy line started from the European Community institutions. On the other side, this right has been created within the practice of national legal systems and it started at the beginning of the seventies. In the thesis it has been analized the various legal provisions that state this right (also with reference to the French e and the English common law systems), the characteristics of the right of think over; the problems raised by this right, especially in connection with its nature. It has been underlined that the European Community provisions have influenced the national legal categories, pointing out that the right of think over constitutes a symptom of a more general phenomenon, in which just the European Community legislator is main character. This phenomenon consist of the fact that the European Community law influenced, either in a qualitative or in a quantitative manner, the national private law, in particular the contract law.

Il diritto di ripensamento / Guerinoni, Ezio. - (2004 Mar 12).

Il diritto di ripensamento

Guerinoni, Ezio
2004-03-12

Abstract

Le normative interne, nel recepire le direttive comunitarie, spesso attribuiscono al consumatore un - secondo la terminologia presente nel dettato normativo italiano - "diritto di recesso", per liberarsi dal vincolo contrattuale. Una veloce disamina del testo del codice civile evidenzia che il legislatore prevede quasi sempre il recesso unilaterale; anche le nuove figure potrebbero - quanto meno prima facie - collocarsi nell'ampia categoria del recesso ex lege; queste, tuttavia, si evidenzia nel lavoro di tesi, si differenziano nettamente, per i loro caratteri, da tutte le ipotesi di recesso legale. Il diritto di recedere dal contratto (entro un termine relativamente breve) è riconosciuto a un contraente (quello legislativamente presunto debole) a fronte di casi in cui questi abbia assunto un vincolo contrattuale a seguito di una "sollecitazione" svolta secondo particolari modalità, ovvero in casi in cui lo stesso si sia vincolato in relazione a determinati contratti ove maggiormente sentita è dal legislatore la necessità di garantire al contraente debole un'effettiva e adeguata riflessione e determinazione negoziale. Con la previsione del diritto di "recesso" si attribuisce a uno dei contraenti (in alcuni casi a uno dei potenziali contraenti) il diritto di pentirsi del contratto e di liberarsi dal vincolo assunto: si attribuisce, in sostanza, un diritto di ripensamento, con il quale il soggetto esprime una nuova e diversa valutazione dell'interesse iniziale che lo aveva mosso a stipulare il contratto. Il fondamento teleologico che accomuna le diverse ipotesi di diritto di ripensamento si rinviene nell'esigenza di contemperare la celerità e la sicurezza degli scambi con la libertà contrattuale del consumatore; rileva, in sostanza, la necessità di tutelare il contraente dalla "imposizione" del contratto. Il "diritto di ripensamento" si è venuto affermando come strumento di tutela del contraente "non professionale" per opera di una serie di più recenti disposizioni, nell'ambito di una linea di politica legislativa il cui sviluppo è in gran parte dovuto all'impulso comunitario. L'origine di questa figura, tuttavia, è da ricercare nell'esperienza di ordinamenti nazionali e data dall'inizio degli anni settanta. Nel corso del lavoro si sono analizzate (anche con riferimento al sistema francese e a quello di common law inglese) le varie normative che prevedono tale diritto, i caratteri del ripensamento, le questioni che esso solleva, soprattutto in ordine alla sua natura; in questo percorso si è sottolineata l'incidenza della disciplina comunitaria sulle categorie giuridiche nazionali, evidenziando come la figura del diritto di ripensamento costituisce il segno di un fenomeno più generale che vede protagonista proprio il legislatore comunitario e che consiste in una ampia incidenza, sia quantitativa che qualitativa, del diritto comunitario sul diritto privato interno, ed in particolare sul diritto contrattuale. The national provisions, when the European Community Directives bring into force, often confer to the consumer - according to the terms adopted by the Italian laws - a "right of withdrawal", in order to terminate the contractual obligation. After a quick examination of the Civil Code it appears that the Italian legislator, in almost all the cases, provides for an unilateral withdrawal; therefore also these new rights could be assigned - at least at first sight -in the board category of legal withdrawal. Nevertheless - as pointed out in the thesis - these hypotheses are completely different from those of legal withdrawal, due to the their features. The right of withdrawal (that can be used in a relatively short term) is assigned to a contracting party (the one who the law presumes to be weak) either in situations in which this party assumed a duty following a "solicitation" done in particular manners, or in situations in which the above mentioned party assumed a duty, regarding certain contracts with reference to which the legislator holds appropriate to guarantee to the weak contracting party an effective and fair consideration and decision above the contract. The right of "withdrawal" provision confers to one of the contracting party (only to one of the potential contracting parties in some situations) the right of changing his/her mind and to terminate the contractual obligation. In other terms, through a right to think over the party expresses a new and different evaluation of the initial interest, which induced him/her to contract. The different hypotheses of the right of withdrawal are joined by the same ground: the necessity of adapting the rapidity and certainty of the dealings with the freedom of contracting assigned to the consumer; in substance, it is important to protect the contracting party from the "imposition" of the contract. The "right of withdrawal" developed as an instrument of protection of the "non professional" contracting party, due to some more recent legal provisions, that have been enacted within a policy line started from the European Community institutions. On the other side, this right has been created within the practice of national legal systems and it started at the beginning of the seventies. In the thesis it has been analized the various legal provisions that state this right (also with reference to the French e and the English common law systems), the characteristics of the right of think over; the problems raised by this right, especially in connection with its nature. It has been underlined that the European Community provisions have influenced the national legal categories, pointing out that the right of think over constitutes a symptom of a more general phenomenon, in which just the European Community legislator is main character. This phenomenon consist of the fact that the European Community law influenced, either in a qualitative or in a quantitative manner, the national private law, in particular the contract law.
12-mar-2004
2 n.s. (16)
Diritto europeo dei contratti civili e commerciali
Sicchiero, Gianluca
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