La ricerca è volta ad analizzare se vi sia spazio (ed in qual misura) per una disponibilità dei diritti del consumatore. Sebbene le norme che attribuiscono diritti ai consumatori siano pacificamente riconosciute come imperative, non per questo è precluso uno spazio di autonomia privata da parte del consumatore stesso. Il presente lavoro di ricerca, analizza gli spazi di questa autonomia. In alcuni casi è rimessa al consumatore la scelta ed il potere di disporre dei propri diritti, se del caso anche rinunziandovi. Non solo. Alcune norme prevedono una facoltà di rinunzia da parte del consumatore (art. 134 Codice del Consumo); lo stesso rimedio che generalmente si accompagna al divieto di certi patti o clausole (nullità) risulta flessibile ed adattabile alle esigenze del singolo consumatore al quale il sistema demanda il potere di invocarlo o meno (“anche il rimedio a tutela dei diritti indisponibili è disponibile”). Il Codice del Consumo declama formalmente la irrinunciabilità dei diritti dei consumatori (art. 143 Codice del Consumo); ma una interpretazione sistematica impone di circoscrivere la portata precettiva di tale disposizione (sia pure di carattere generale) ed anche di ridimensionare le conseguenze delle pattuizioni in contrasto con le singole norme consumeristiche.
Imperatività del codice del consumo(2013 Mar 21).
Imperatività del codice del consumo
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2013-03-21
Abstract
La ricerca è volta ad analizzare se vi sia spazio (ed in qual misura) per una disponibilità dei diritti del consumatore. Sebbene le norme che attribuiscono diritti ai consumatori siano pacificamente riconosciute come imperative, non per questo è precluso uno spazio di autonomia privata da parte del consumatore stesso. Il presente lavoro di ricerca, analizza gli spazi di questa autonomia. In alcuni casi è rimessa al consumatore la scelta ed il potere di disporre dei propri diritti, se del caso anche rinunziandovi. Non solo. Alcune norme prevedono una facoltà di rinunzia da parte del consumatore (art. 134 Codice del Consumo); lo stesso rimedio che generalmente si accompagna al divieto di certi patti o clausole (nullità) risulta flessibile ed adattabile alle esigenze del singolo consumatore al quale il sistema demanda il potere di invocarlo o meno (“anche il rimedio a tutela dei diritti indisponibili è disponibile”). Il Codice del Consumo declama formalmente la irrinunciabilità dei diritti dei consumatori (art. 143 Codice del Consumo); ma una interpretazione sistematica impone di circoscrivere la portata precettiva di tale disposizione (sia pure di carattere generale) ed anche di ridimensionare le conseguenze delle pattuizioni in contrasto con le singole norme consumeristiche.File | Dimensione | Formato | |
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