Il corretto inquadramento civilistico delle fondazioni di partecipazione finisce col condizionarne anche il trattamento fiscale, e ciò sia per quanto attiene, a monte, all’attribuzione alle stesse della soggettività tributaria, sia per quanto attiene all’applicabilità alle medesime del regime agevolato degli enti associativi (in ragione di talune caratteristiche strutturali che, come noto, di molto le avvicinano a questi ultimi). Assodato che le fondazioni di partecipazione hanno piena soggettività tributaria, quella che le norme fiscali presentano all’interprete è una situazione che può definirsi quadripartita. Invero, nel TUIR, non esiste un’unica disciplina da applicarsi indistintamente a tutte le fondazioni - siano esse o meno di partecipazione - ma il trattamento fiscale dipenderà dalla loro qualificazione quali enti commerciali o non commerciali, a seconda della natura (commerciale o meno) dell’attività principale svolta (e senza che possa assumere rilevanza alcuna in questo senso lo scopo di lucro o meno perseguito). Le fondazioni di partecipazione possono altresì rientrare tra i c.d. Enti del Terzo Settore, per i quali il relativo Codice (d.lgs. 117/2017) prevede, sotto il profilo impositivo, specifiche disposizioni a seconda che l’ente si qualifichi, anche in questo caso, come commerciale o meno, secondo gli specifici criteri ivi stabiliti. È in questo contesto che vengono in rilievo alcune particolari tematiche, quali il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle fondazioni di partecipazione in capo alle stesse e al soggetto erogante, l’ammissibilità del lucro soggettivo e la tassazione degli “utili” distribuiti, i profili fiscali delle trasformazioni di questi enti in società e viceversa. Il tutto senza dimenticare i profili di interesse sul piano delle imposte indirette.

Il regime di tassazione delle fondazioni di partecipazione tra enti non commerciali, commerciali ed ETS

interdonato
2024-01-01

Abstract

Il corretto inquadramento civilistico delle fondazioni di partecipazione finisce col condizionarne anche il trattamento fiscale, e ciò sia per quanto attiene, a monte, all’attribuzione alle stesse della soggettività tributaria, sia per quanto attiene all’applicabilità alle medesime del regime agevolato degli enti associativi (in ragione di talune caratteristiche strutturali che, come noto, di molto le avvicinano a questi ultimi). Assodato che le fondazioni di partecipazione hanno piena soggettività tributaria, quella che le norme fiscali presentano all’interprete è una situazione che può definirsi quadripartita. Invero, nel TUIR, non esiste un’unica disciplina da applicarsi indistintamente a tutte le fondazioni - siano esse o meno di partecipazione - ma il trattamento fiscale dipenderà dalla loro qualificazione quali enti commerciali o non commerciali, a seconda della natura (commerciale o meno) dell’attività principale svolta (e senza che possa assumere rilevanza alcuna in questo senso lo scopo di lucro o meno perseguito). Le fondazioni di partecipazione possono altresì rientrare tra i c.d. Enti del Terzo Settore, per i quali il relativo Codice (d.lgs. 117/2017) prevede, sotto il profilo impositivo, specifiche disposizioni a seconda che l’ente si qualifichi, anche in questo caso, come commerciale o meno, secondo gli specifici criteri ivi stabiliti. È in questo contesto che vengono in rilievo alcune particolari tematiche, quali il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle fondazioni di partecipazione in capo alle stesse e al soggetto erogante, l’ammissibilità del lucro soggettivo e la tassazione degli “utili” distribuiti, i profili fiscali delle trasformazioni di questi enti in società e viceversa. Il tutto senza dimenticare i profili di interesse sul piano delle imposte indirette.
2024
Le fondazioni di partecipazione
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