La fondazione anche nella forma partecipativa puo' legittimamente perseguire uno scopo economico e la tesi che afferma il divieto di lucro soggettivo appare non sostenibile una volta che si rilevi l'assenza di rapporti tra il fondatore ed il patrimonio della fondazione stessa, cio' che impedisce di configurare una distribuzione di utili, trattandosi invece del perseguimento dello scopo imposto dal fondatore ed approvato dalla pubblica amministrazione in sede di riconoscimento
LO SCOPO DELLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE
sicchiero
2024-01-01
Abstract
La fondazione anche nella forma partecipativa puo' legittimamente perseguire uno scopo economico e la tesi che afferma il divieto di lucro soggettivo appare non sostenibile una volta che si rilevi l'assenza di rapporti tra il fondatore ed il patrimonio della fondazione stessa, cio' che impedisce di configurare una distribuzione di utili, trattandosi invece del perseguimento dello scopo imposto dal fondatore ed approvato dalla pubblica amministrazione in sede di riconoscimentoFile in questo prodotto:
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