Tra i dogmi che tradizionalmente edificano la certezza del diritto privato v’è quello legato alla categoria della capacità di agire, elevata, nel- l’ambito problematico della dinamica giuridica, a criterio di demarcazione del prima e del dopo, del momento (anagrafico) in cui il soggetto è escluso dall’attività giuridica e di quello in cui ne diviene partecipe. Al dogma si accompagna una lettura “in negativo” della capacità, ritenendo il soggetto minore di età totalmente incapace di agire, fatte salve le specifiche previsioni di legge. Tale schema si adatta senz’altro all’impianto originario del codice civile e alla sua impronta liberale. La lettura costituzionalmente orientata ha, poi, consentito soltanto, e comunque con voce non unanime, di relegare l’assioma prevalentemente all’attività patrimoniale del soggetto minorenne, alla sua attività contrattuale, consegnando, invece, ad altri criteri radicati, appunto, nei principi costituzionali e capaci di cogliere l’identità individuale - l’esercizio dei diritti della personalità. Ma l’edificazione di una nuova assiologia del diritto minorile, realizzata da fonti multilivello feconde di principi e di regole e inserita nelle trame della narrazione dei diritti fondamentali, ha introdotto nel circuito del nostro ordinamento significati che implicano, necessariamente, il ripensamento della teoria della capacità del soggetto, specialmente con ri- guardo all’attività contrattuale. L’interprete si trova al cospetto di un notevole impatto di carattere sistematico, che reclama il ricollocamento di categorie e regole. Il quale si dispiega all’insegna di un’attività maieutica, che scorge nella capacità di discernimento, nel diritto di ascolto che essa genera e nell’ordine di senso del best interest of the child nel quale l’una e l’altro si innestano, i refe-enti normativi della riorganizzazione dei significati. Rispetto all’attività contrattuale del soggetto infradiciottenne si giunge, allora, al superamento della rigidità della distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione da un lato, e atti minuti della vita quoti- diana dall’altro, come possibile discrimine dell’autonomia del minore. Contestualmente si approda a una categoria flessibile e porosa, quella degli atti identitari della vita corrente, rispetto ai quali non può non riconoscersi la capacità del minore di determinarsi autonomamente e di- rettamente. Atti che, per la loro conformazione, esprimono pure il superamento dell’altrettanto rigida differenziazione categoriale tra atti personali e atti patrimoniali, essendo compresenti in essi l’una e l’altra dimensione in rapporto di stretta interfunzionalità. Profilo, questo, che è osservabile anche in talune rilevanti espressioni delle discipline eurounitarie in materia di protezione e trattamento dei dati personali e di contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali, in cui è particolarmente evidente l’inevitabile eccedenza della capacità di agire del minore dall’ambito strettamente personale. In questi termini, si attua la posizione della capacità di agire del “grande” minore a servizio dell’identità. Con l’ulteriore inferenza che pure la categoria dell’atto di disposizione si ammanta di flessibilità sganciandosi dalla logica dominicale alla quale è tradizionalmente legata. Prende evidenza, in definitiva, la fragilità dell’impostazione che, con riguardo all’attività del minore, scinde rigorosamente l’esercizio dei diritti personali dall’esercizio dei diritti patrimoniali, ammettendo l’autodeterminazione soltanto con riguardo al primo ambito. Ma l’autonomia decisionale del minore munito della capacità di discernimento, e perciò titolare del diritto all’ascolto, va razionalmente riconosciuta anche oltre gli atti identitari della vita corrente, nel momento in cui l’atto risulta conforme al suo migliore interesse, identificato, autenticamente, dal minore contraente. In sostanza, per effetto dell’assetto assiologico dell’attuale diritto privato minorile e dell’affermazione di nuove categorie che lo presiedono, vanno riposizionati i significati delle regole sul contratto del minore, sull’annullabilità dello stesso, sul sistema delle autorizzazioni dell’attività dei suoi rappresentanti legali e sul ruolo assunto da questi ultimi. Il risultato che si trae è che la capacità di discernimento funge da categoria di specificazione della capacità di agire del minore, elevando il best interest of the child a congegno definitorio della stabilità degli effetti del contratto. E ciò non soltanto per gli atti inequivocabilmente identitari, quelli della vita corrente in cui il minore con discernimento, per mezzo dell’atto, afferma la propria identità; ma pure per ogni altro contratto che il minore “grande” dovesse riconoscere conforme al proprio migliore interesse, fermo restando il controllo, in funzione di protezione, del suo rappresentante legale o, se necessario, del giudice. La sistemazione e la verifica rigorosa di queste intuizioni esigono un’analisi volta a ricostruire il rapporto tra capacità di agire, capacità di discernimento e capacità contrattuale attingendo dal sistema, in una prospettiva capace di disporre l’ordinamento alla complessità sociale e sensibile agli impulsi promananti specialmente dall’Unione europea e dalle soluzioni poste da altri ordinamenti. L’obiettivo è giungere a tracciare le coordinate di una nuova sistematica dell’autodeterminazione e dell’autonomia del soggetto minore di età, ordinata dal principio della tutela pre- valente del migliore interesse del minore e indirizzata da un criterio di gradualità.

Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità.

Senigaglia Roberto
2020-01-01

Abstract

Tra i dogmi che tradizionalmente edificano la certezza del diritto privato v’è quello legato alla categoria della capacità di agire, elevata, nel- l’ambito problematico della dinamica giuridica, a criterio di demarcazione del prima e del dopo, del momento (anagrafico) in cui il soggetto è escluso dall’attività giuridica e di quello in cui ne diviene partecipe. Al dogma si accompagna una lettura “in negativo” della capacità, ritenendo il soggetto minore di età totalmente incapace di agire, fatte salve le specifiche previsioni di legge. Tale schema si adatta senz’altro all’impianto originario del codice civile e alla sua impronta liberale. La lettura costituzionalmente orientata ha, poi, consentito soltanto, e comunque con voce non unanime, di relegare l’assioma prevalentemente all’attività patrimoniale del soggetto minorenne, alla sua attività contrattuale, consegnando, invece, ad altri criteri radicati, appunto, nei principi costituzionali e capaci di cogliere l’identità individuale - l’esercizio dei diritti della personalità. Ma l’edificazione di una nuova assiologia del diritto minorile, realizzata da fonti multilivello feconde di principi e di regole e inserita nelle trame della narrazione dei diritti fondamentali, ha introdotto nel circuito del nostro ordinamento significati che implicano, necessariamente, il ripensamento della teoria della capacità del soggetto, specialmente con ri- guardo all’attività contrattuale. L’interprete si trova al cospetto di un notevole impatto di carattere sistematico, che reclama il ricollocamento di categorie e regole. Il quale si dispiega all’insegna di un’attività maieutica, che scorge nella capacità di discernimento, nel diritto di ascolto che essa genera e nell’ordine di senso del best interest of the child nel quale l’una e l’altro si innestano, i refe-enti normativi della riorganizzazione dei significati. Rispetto all’attività contrattuale del soggetto infradiciottenne si giunge, allora, al superamento della rigidità della distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione da un lato, e atti minuti della vita quoti- diana dall’altro, come possibile discrimine dell’autonomia del minore. Contestualmente si approda a una categoria flessibile e porosa, quella degli atti identitari della vita corrente, rispetto ai quali non può non riconoscersi la capacità del minore di determinarsi autonomamente e di- rettamente. Atti che, per la loro conformazione, esprimono pure il superamento dell’altrettanto rigida differenziazione categoriale tra atti personali e atti patrimoniali, essendo compresenti in essi l’una e l’altra dimensione in rapporto di stretta interfunzionalità. Profilo, questo, che è osservabile anche in talune rilevanti espressioni delle discipline eurounitarie in materia di protezione e trattamento dei dati personali e di contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali, in cui è particolarmente evidente l’inevitabile eccedenza della capacità di agire del minore dall’ambito strettamente personale. In questi termini, si attua la posizione della capacità di agire del “grande” minore a servizio dell’identità. Con l’ulteriore inferenza che pure la categoria dell’atto di disposizione si ammanta di flessibilità sganciandosi dalla logica dominicale alla quale è tradizionalmente legata. Prende evidenza, in definitiva, la fragilità dell’impostazione che, con riguardo all’attività del minore, scinde rigorosamente l’esercizio dei diritti personali dall’esercizio dei diritti patrimoniali, ammettendo l’autodeterminazione soltanto con riguardo al primo ambito. Ma l’autonomia decisionale del minore munito della capacità di discernimento, e perciò titolare del diritto all’ascolto, va razionalmente riconosciuta anche oltre gli atti identitari della vita corrente, nel momento in cui l’atto risulta conforme al suo migliore interesse, identificato, autenticamente, dal minore contraente. In sostanza, per effetto dell’assetto assiologico dell’attuale diritto privato minorile e dell’affermazione di nuove categorie che lo presiedono, vanno riposizionati i significati delle regole sul contratto del minore, sull’annullabilità dello stesso, sul sistema delle autorizzazioni dell’attività dei suoi rappresentanti legali e sul ruolo assunto da questi ultimi. Il risultato che si trae è che la capacità di discernimento funge da categoria di specificazione della capacità di agire del minore, elevando il best interest of the child a congegno definitorio della stabilità degli effetti del contratto. E ciò non soltanto per gli atti inequivocabilmente identitari, quelli della vita corrente in cui il minore con discernimento, per mezzo dell’atto, afferma la propria identità; ma pure per ogni altro contratto che il minore “grande” dovesse riconoscere conforme al proprio migliore interesse, fermo restando il controllo, in funzione di protezione, del suo rappresentante legale o, se necessario, del giudice. La sistemazione e la verifica rigorosa di queste intuizioni esigono un’analisi volta a ricostruire il rapporto tra capacità di agire, capacità di discernimento e capacità contrattuale attingendo dal sistema, in una prospettiva capace di disporre l’ordinamento alla complessità sociale e sensibile agli impulsi promananti specialmente dall’Unione europea e dalle soluzioni poste da altri ordinamenti. L’obiettivo è giungere a tracciare le coordinate di una nuova sistematica dell’autodeterminazione e dell’autonomia del soggetto minore di età, ordinata dal principio della tutela pre- valente del migliore interesse del minore e indirizzata da un criterio di gradualità.
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