Le controversie nascenti dagli investimenti diretti privati esteri possono manifestarsi tra Stati (lo Stato ospite dell’investimento e lo Stato di cittadinanza dell’investitore) per effetto dell’esercizio della protezione diplomatica, oppure tra un privato investitore e lo Stato ospite. Nel nostro tempo, la fattispecie più frequente è quella della risoluzione diretta delle controversie tra imprese straniere e Stati in materia di investimenti diretti esteri tramite arbitrato internazionale. Il principale meccanismo arbitrale è quello regolato tramite la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 che ha istituito l’ICSID, il Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti. Per essere sottoposta a tale tipo di arbitrato o conciliazione, la controversia deve essere giuridica, deve riguardare un “investimento” di un privato – anche una piccola o media impresa - che abbia la nazionalità di uno Stato parte della Convenzione di Washington, e deve esistere nei confronti di un altro Stato parte, lo Stato ove l’investimento è stato realizzato. Il lodo arbitrale che ne risulta non è un lodo straniero, come accade nell’arbitrato commerciale internazionale (pure utilizzabile in tale categoria di controversie), bensì è un lodo internazionale la cui particolare forza obbligatoria deriva dalla Convenzione di Washington e che, a differenza di un lodo straniero, non può essere impugnato dinanzi ad un giudice nazionale.

Voce "Arbitrato in materia di investimenti (Dir. int.)"

Fabrizio Marrella
2018

Abstract

Le controversie nascenti dagli investimenti diretti privati esteri possono manifestarsi tra Stati (lo Stato ospite dell’investimento e lo Stato di cittadinanza dell’investitore) per effetto dell’esercizio della protezione diplomatica, oppure tra un privato investitore e lo Stato ospite. Nel nostro tempo, la fattispecie più frequente è quella della risoluzione diretta delle controversie tra imprese straniere e Stati in materia di investimenti diretti esteri tramite arbitrato internazionale. Il principale meccanismo arbitrale è quello regolato tramite la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 che ha istituito l’ICSID, il Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti. Per essere sottoposta a tale tipo di arbitrato o conciliazione, la controversia deve essere giuridica, deve riguardare un “investimento” di un privato – anche una piccola o media impresa - che abbia la nazionalità di uno Stato parte della Convenzione di Washington, e deve esistere nei confronti di un altro Stato parte, lo Stato ove l’investimento è stato realizzato. Il lodo arbitrale che ne risulta non è un lodo straniero, come accade nell’arbitrato commerciale internazionale (pure utilizzabile in tale categoria di controversie), bensì è un lodo internazionale la cui particolare forza obbligatoria deriva dalla Convenzione di Washington e che, a differenza di un lodo straniero, non può essere impugnato dinanzi ad un giudice nazionale.
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