Le controversie nascenti dagli investimenti diretti privati esteri possono manifestarsi tra Stati (lo Stato ospite dell’investimento e lo Stato di cittadinanza dell’investitore) per effetto dell’esercizio della protezione diplomatica, oppure tra un privato investitore e lo Stato ospite. Nel nostro tempo, la fattispecie più frequente è quella della risoluzione diretta delle controversie tra imprese straniere e Stati in materia di investimenti diretti esteri tramite arbitrato internazionale. Il principale meccanismo arbitrale è quello regolato tramite la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 che ha istituito l’ICSID, il Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti. Per essere sottoposta a tale tipo di arbitrato o conciliazione, la controversia deve essere giuridica, deve riguardare un “investimento” di un privato – anche una piccola o media impresa - che abbia la nazionalità di uno Stato parte della Convenzione di Washington, e deve esistere nei confronti di un altro Stato parte, lo Stato ove l’investimento è stato realizzato. Il lodo arbitrale che ne risulta non è un lodo straniero, come accade nell’arbitrato commerciale internazionale (pure utilizzabile in tale categoria di controversie), bensì è un lodo internazionale la cui particolare forza obbligatoria deriva dalla Convenzione di Washington e che, a differenza di un lodo straniero, non può essere impugnato dinanzi ad un giudice nazionale.

Voce "Arbitrato in materia di investimenti (Dir. int.)"

Fabrizio Marrella
2018-01-01

Abstract

Le controversie nascenti dagli investimenti diretti privati esteri possono manifestarsi tra Stati (lo Stato ospite dell’investimento e lo Stato di cittadinanza dell’investitore) per effetto dell’esercizio della protezione diplomatica, oppure tra un privato investitore e lo Stato ospite. Nel nostro tempo, la fattispecie più frequente è quella della risoluzione diretta delle controversie tra imprese straniere e Stati in materia di investimenti diretti esteri tramite arbitrato internazionale. Il principale meccanismo arbitrale è quello regolato tramite la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 che ha istituito l’ICSID, il Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti. Per essere sottoposta a tale tipo di arbitrato o conciliazione, la controversia deve essere giuridica, deve riguardare un “investimento” di un privato – anche una piccola o media impresa - che abbia la nazionalità di uno Stato parte della Convenzione di Washington, e deve esistere nei confronti di un altro Stato parte, lo Stato ove l’investimento è stato realizzato. Il lodo arbitrale che ne risulta non è un lodo straniero, come accade nell’arbitrato commerciale internazionale (pure utilizzabile in tale categoria di controversie), bensì è un lodo internazionale la cui particolare forza obbligatoria deriva dalla Convenzione di Washington e che, a differenza di un lodo straniero, non può essere impugnato dinanzi ad un giudice nazionale.
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