tratti collettivi di diverso livello, trattato anche nei principali Manuali di diritto del lavoro1, ebbi la fortuna di leggere un saggio, mai dimenticato, di Riccardo Del Punta2, che proprio quel tema affrontava in modo finalmente definitivo, anche alla luce degli studi e dei Convegni ad esso dedicati dalla nostra Associazione3. In esso veniva ripercorsa efficacemente la storia “giuridica” del rapporto suddetto, ma soprattutto si analizzavano dottrina e giurisprudenza che erano, nel frattempo, giunte a soluzioni che, oggi, paradossalmente, risultano da più parti rigettate: una fra tutte quella per la quale, in linea generale, il contratto collettivo aziendale potesse “derogare” al contratto collettivo, l’allora ancor più enfatizzato “Ccnl”, sulla base di una sorta di combinato-disposto dei criteri, appunto, della posteriorità nel tempo e, innovativamente, della specialità del primo rispetto al secondo. Tale ricostruzione si fondava tuttavia sull’assioma, di natura economica, politica e sociale del tempo, secondo il quale, nell’ordine tradizionale delle fonti in materia di lavoro4, e delle fonti in generale5, era presupposta la progressione dei trattamenti normativi ed economici per i lavoratori, principio al quale non sfuggiva, ovviamente, il livello aziendale di contrattazione collettiva. Certo è che, tuttavia, di lì a poco tale ordine sarebbe entrato in crisi, esattamente per gli stessi motivi, di sostenibilità economica, che lo avevano sospinto. In ogni caso, stando alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale del tempo, di cui sono esempio talune, significative e plastiche massime6, la questione della deroga della contrattazione e del contratto aziendale rispetto al totem nazionale poteva porsi, sul piano delle relazioni industriali, nel senso che talune grandi imprese (tra cui, guarda un po’, la Fiat) si ponevano come “modello” per il successivo sviluppo della contrattazione collettiva e del contratto nazionale, quanto a contenuti normativi, ma ancor più per la Insomma, come ben attestato dagli studi di relazioni industriali, il pendolo dei livelli contrattuali ha subito, nel corso del tempo, diverse oscillazioni, nel senso della prevalenza o, meglio, prevalenza politico-sindacale dell’uno o dell’altro. Eppure, il problema giuridico sotteso è rimasto lo stesso, ovvero se e fino a che punto un contratto collettivo successivo avrebbe potuto derogare al precedente.

Ancora sui rapporti tra contratti collettivi di diverso livello: autarchia, legge o solo passato che non passa?

ZILIO GRANDI, Gaetano
2015-01-01

Abstract

tratti collettivi di diverso livello, trattato anche nei principali Manuali di diritto del lavoro1, ebbi la fortuna di leggere un saggio, mai dimenticato, di Riccardo Del Punta2, che proprio quel tema affrontava in modo finalmente definitivo, anche alla luce degli studi e dei Convegni ad esso dedicati dalla nostra Associazione3. In esso veniva ripercorsa efficacemente la storia “giuridica” del rapporto suddetto, ma soprattutto si analizzavano dottrina e giurisprudenza che erano, nel frattempo, giunte a soluzioni che, oggi, paradossalmente, risultano da più parti rigettate: una fra tutte quella per la quale, in linea generale, il contratto collettivo aziendale potesse “derogare” al contratto collettivo, l’allora ancor più enfatizzato “Ccnl”, sulla base di una sorta di combinato-disposto dei criteri, appunto, della posteriorità nel tempo e, innovativamente, della specialità del primo rispetto al secondo. Tale ricostruzione si fondava tuttavia sull’assioma, di natura economica, politica e sociale del tempo, secondo il quale, nell’ordine tradizionale delle fonti in materia di lavoro4, e delle fonti in generale5, era presupposta la progressione dei trattamenti normativi ed economici per i lavoratori, principio al quale non sfuggiva, ovviamente, il livello aziendale di contrattazione collettiva. Certo è che, tuttavia, di lì a poco tale ordine sarebbe entrato in crisi, esattamente per gli stessi motivi, di sostenibilità economica, che lo avevano sospinto. In ogni caso, stando alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale del tempo, di cui sono esempio talune, significative e plastiche massime6, la questione della deroga della contrattazione e del contratto aziendale rispetto al totem nazionale poteva porsi, sul piano delle relazioni industriali, nel senso che talune grandi imprese (tra cui, guarda un po’, la Fiat) si ponevano come “modello” per il successivo sviluppo della contrattazione collettiva e del contratto nazionale, quanto a contenuti normativi, ma ancor più per la Insomma, come ben attestato dagli studi di relazioni industriali, il pendolo dei livelli contrattuali ha subito, nel corso del tempo, diverse oscillazioni, nel senso della prevalenza o, meglio, prevalenza politico-sindacale dell’uno o dell’altro. Eppure, il problema giuridico sotteso è rimasto lo stesso, ovvero se e fino a che punto un contratto collettivo successivo avrebbe potuto derogare al precedente.
2015
Scritti in onore di Raffaele De Luca Tamajo
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