A norma dell'art.16 delle disposizioni preliminari al codice civile it. "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". La norma de qua, tuttora vigente va coordinata in particolare con le norme in materia di immigrazione e con quelle di origine costituzionale, comunitaria ed internazionale. Il notaio che disapplicasse questa disposizione, qualora l'atto rogato risultasse successivamente invalido a causa della norma de qua, incorrerebbe in un caso particolare di responsabilità civile.
Lo straniero e la condizione di reciprocità
MARRELLA, Fabrizio
2011-01-01
Abstract
A norma dell'art.16 delle disposizioni preliminari al codice civile it. "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". La norma de qua, tuttora vigente va coordinata in particolare con le norme in materia di immigrazione e con quelle di origine costituzionale, comunitaria ed internazionale. Il notaio che disapplicasse questa disposizione, qualora l'atto rogato risultasse successivamente invalido a causa della norma de qua, incorrerebbe in un caso particolare di responsabilità civile.File | Dimensione | Formato | |
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