Con l’art. 4 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 è stato riproposto anche per il 2009 – con talune rivisitazioni – il cd. bonus aggregazioni originariamente introdotto, per il 2007 e 2008, dai commi 242 e ss. dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il citato art. 4, in particolare, prevede che per le società di capitali risultanti da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, si consideri fiscalmente riconosciuto il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. E che, similmente, per le operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, si considerino fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti dal conferitario sui beni strumentali, sempre per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Dall’analisi condotta emerge come i requisiti soggettivi necessari per fruire del bonus aggregazioni non siano stati delineati in modo preciso dal legislatore e che la struttura della disposizione porta a riconoscere l’agevolazione a operazioni (quelle di aggregazione tra soggetti distinti) che non è pacifico che possano essere considerate meritevoli di particolari tutele sotto il profilo costituzionale (atteso che potrebbero non determinare un incremento di efficienza dell’impresa e dell’apparato produttivo nazionale). E, viceversa, porta a negare il regime agevolativo ad operazioni che porterebbero agli effetti – l’incremento dimensionale delle imprese, finalizzato a migliorarne l’efficienza – che, in definitiva, l’agevolazione mira, sia pure indirettamente, a favorire. Talché, nemmeno volendo ragionare nella prospettiva che riconosce un’ampia discrezionalità al legislatore in sede di individuazione e di disciplina delle agevolazioni, sembra potersi concludere nel senso che nel caso di specie si sia in presenza di un utilizzo di detta discrezionalità legislativa all’interno dei limiti della ragionevolezza.

I PROFILI SOGGETTIVI DEL C.D. BONUS AGGREGAZIONI: CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE E ASPETTI PROBLEMATICI

VIOTTO, Antonio
2010-01-01

Abstract

Con l’art. 4 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 è stato riproposto anche per il 2009 – con talune rivisitazioni – il cd. bonus aggregazioni originariamente introdotto, per il 2007 e 2008, dai commi 242 e ss. dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il citato art. 4, in particolare, prevede che per le società di capitali risultanti da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, si consideri fiscalmente riconosciuto il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. E che, similmente, per le operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, si considerino fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti dal conferitario sui beni strumentali, sempre per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Dall’analisi condotta emerge come i requisiti soggettivi necessari per fruire del bonus aggregazioni non siano stati delineati in modo preciso dal legislatore e che la struttura della disposizione porta a riconoscere l’agevolazione a operazioni (quelle di aggregazione tra soggetti distinti) che non è pacifico che possano essere considerate meritevoli di particolari tutele sotto il profilo costituzionale (atteso che potrebbero non determinare un incremento di efficienza dell’impresa e dell’apparato produttivo nazionale). E, viceversa, porta a negare il regime agevolativo ad operazioni che porterebbero agli effetti – l’incremento dimensionale delle imprese, finalizzato a migliorarne l’efficienza – che, in definitiva, l’agevolazione mira, sia pure indirettamente, a favorire. Talché, nemmeno volendo ragionare nella prospettiva che riconosce un’ampia discrezionalità al legislatore in sede di individuazione e di disciplina delle agevolazioni, sembra potersi concludere nel senso che nel caso di specie si sia in presenza di un utilizzo di detta discrezionalità legislativa all’interno dei limiti della ragionevolezza.
2010
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