Il lavoratore che svolge atti funzionali ad avviare un’attività in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro pone in essere un comportamento lesivo del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, può essere legittimamente licenziato per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ.

La preordinazione di attività concorrenziale: dalla lesione del vincolo fiduciario al licenziamento per giusta causa

Cagnin V
2013-01-01

Abstract

Il lavoratore che svolge atti funzionali ad avviare un’attività in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro pone in essere un comportamento lesivo del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, può essere legittimamente licenziato per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ.
2013
2
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