La sentenza 23 marzo 2018, n. 7260 s’inserisce in un filone di pronunce della terza sezione della Cassazione tese a ridefinire, nell’ambito della responsabilità medica, i ‘‘confini’’ della categoria del danno da perdita di chances. Secondo i giudici della cassazione il danno subito dal malato terminale a causa dell’omessa diagnosi non consiste nella perdita di specifiche possibilità esistenziali o terapeutiche alternative, ma nella lesione ‘‘di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo’’ quale e` il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto. I giudici riconoscono che l’impedire a un soggetto di acquisire la consapevolezza della propria condizione di malato terminale, negandogli la possibilità di prepararsi con piena coscienza agli eventi, pur ineluttabili, che lo attendono, rappresenti un’ipotesi di lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto alla quale, tuttavia, distinguere il pregiudizio, il danno, al di fuori della lesione, non appare scontato.

Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione: danno in re ipsa?

irti
2019-01-01

Abstract

La sentenza 23 marzo 2018, n. 7260 s’inserisce in un filone di pronunce della terza sezione della Cassazione tese a ridefinire, nell’ambito della responsabilità medica, i ‘‘confini’’ della categoria del danno da perdita di chances. Secondo i giudici della cassazione il danno subito dal malato terminale a causa dell’omessa diagnosi non consiste nella perdita di specifiche possibilità esistenziali o terapeutiche alternative, ma nella lesione ‘‘di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo’’ quale e` il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto. I giudici riconoscono che l’impedire a un soggetto di acquisire la consapevolezza della propria condizione di malato terminale, negandogli la possibilità di prepararsi con piena coscienza agli eventi, pur ineluttabili, che lo attendono, rappresenti un’ipotesi di lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto alla quale, tuttavia, distinguere il pregiudizio, il danno, al di fuori della lesione, non appare scontato.
2019
2
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