Ad oltre un decennio dalla prima incisiva riforma della legge fallimentare, il piano attestato di risanamento rappresenta tuttora un valido strumento per le imprese che si trovino ad affrontare una crisi finanziaria. Si tratta di uno strumento stragiudiziale di riorganizzazione dell’impresa, che puo` anche coinvolgere creditori e terzi attraverso specifici accordi. Il contributo cerca di fare il punto della situazione e di sopperire alla laconicita` dell’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La norma, infatti, non descrive il piano, ne´ il suo contenuto, ma si limita a illustrarne lo scopo e a regolarne gli effetti della eventuale procedura fallimentare che dovesse far seguito all’insuccesso del piano. Piu` precisamente, l’a. si sofferma sulle caratteristiche precipue di tale strumento, sull’attestazione richiesta dalla legge e sull’esenzione dall’azione revocatoria di atti e operazioni compiuti in esecuzione del piano stesso. Trascorsi dodici anni dal suo esordio nel panorama degli strumenti giuridici volti a superare la crisi d’impresa, il piano attestato di risanamento risulta tuttora attuale ed efficace, senza necessita` per il legislatore di forgiarlo diversamente con interventi sui suoi aspetti strutturali. La proposta di riforma organica della legge fallimentare, predisposta dalla Commissione incaricata dal Ministero della Giustizia, ne prevede il mantenimento nell’ordinamento e suggerisce lievi modifiche idonee, semmai, a recepire le piu` convincenti interpretazioni elaborate dalla dottrina e seguite nella prassi.

Il piano attestato di risanamento: uno strumento di risoluzione della crisi finanziaria d'impresa tuttora efficace

Burigo
2017-01-01

Abstract

Ad oltre un decennio dalla prima incisiva riforma della legge fallimentare, il piano attestato di risanamento rappresenta tuttora un valido strumento per le imprese che si trovino ad affrontare una crisi finanziaria. Si tratta di uno strumento stragiudiziale di riorganizzazione dell’impresa, che puo` anche coinvolgere creditori e terzi attraverso specifici accordi. Il contributo cerca di fare il punto della situazione e di sopperire alla laconicita` dell’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La norma, infatti, non descrive il piano, ne´ il suo contenuto, ma si limita a illustrarne lo scopo e a regolarne gli effetti della eventuale procedura fallimentare che dovesse far seguito all’insuccesso del piano. Piu` precisamente, l’a. si sofferma sulle caratteristiche precipue di tale strumento, sull’attestazione richiesta dalla legge e sull’esenzione dall’azione revocatoria di atti e operazioni compiuti in esecuzione del piano stesso. Trascorsi dodici anni dal suo esordio nel panorama degli strumenti giuridici volti a superare la crisi d’impresa, il piano attestato di risanamento risulta tuttora attuale ed efficace, senza necessita` per il legislatore di forgiarlo diversamente con interventi sui suoi aspetti strutturali. La proposta di riforma organica della legge fallimentare, predisposta dalla Commissione incaricata dal Ministero della Giustizia, ne prevede il mantenimento nell’ordinamento e suggerisce lievi modifiche idonee, semmai, a recepire le piu` convincenti interpretazioni elaborate dalla dottrina e seguite nella prassi.
2017
5
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