L’emanazione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 ci costringe a ritornare sull’argomento a breve distanza di tempo dal commento alle modifiche normative in materia di contratto a tempo determinato apportate nel 2013 dal governo Letta, che, a sua volta, seguivano a breve distanza quelle di cui alla riforma Fornero del 2012. Sia consentito, a tal proposito, osservare come il continuo rimaneggiamento di un istituto contrattuale è già di per sé un elemento negativo. A prescindere, cioè, dal merito dei recenti interventi succedutisi in materia dobbiamo ancora una volta evidenziare come siffatto modo di legiferare, per successive stratificazioni, e di regolare una fattispecie contrattuale così importante quale quella qui in esame con frequenti adattamenti che risentono dei diversi “umori” delle varie fasi storico-politiche nei quali sono adottati e rispondono ad obiettivi economico-sociali e di politica del diritto spesso tra loro contrastanti, non contribuisce di certo alla creazione di un sistema normativo chiaro, unitario e coerente, di cui da tempo, ormai, si sente il bisogno.

Il lavoro a termine verso la liberalizzazione?

ZILIO GRANDI, Gaetano;SFERRAZZA, Mauro
2014-01-01

Abstract

L’emanazione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 ci costringe a ritornare sull’argomento a breve distanza di tempo dal commento alle modifiche normative in materia di contratto a tempo determinato apportate nel 2013 dal governo Letta, che, a sua volta, seguivano a breve distanza quelle di cui alla riforma Fornero del 2012. Sia consentito, a tal proposito, osservare come il continuo rimaneggiamento di un istituto contrattuale è già di per sé un elemento negativo. A prescindere, cioè, dal merito dei recenti interventi succedutisi in materia dobbiamo ancora una volta evidenziare come siffatto modo di legiferare, per successive stratificazioni, e di regolare una fattispecie contrattuale così importante quale quella qui in esame con frequenti adattamenti che risentono dei diversi “umori” delle varie fasi storico-politiche nei quali sono adottati e rispondono ad obiettivi economico-sociali e di politica del diritto spesso tra loro contrastanti, non contribuisce di certo alla creazione di un sistema normativo chiaro, unitario e coerente, di cui da tempo, ormai, si sente il bisogno.
2014
4-5/2014
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