L'art. 1, comma 33, lett. q), n. 1), della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha decretato la soppressione delle disposizioni, introdotte con il D.Lgs. n. 344/2003, concernenti la deduzione in via extracontabile di taluni componenti negativi di reddito, alcuni aventi natura sovvenzionale, altri di mera forfettizzazione di costi. L'intervento si collega alla scelta di eliminare la possibilità di operare ammortamenti anticipati e, più in generale, riflette l'intenzione del legislatore di attenuare le divergenze tra risultato di bilancio e imponibile fiscale attraverso un ideale spostamento del secondo verso il primo. Si tratta di una opzione di notevole rilievo sistematico sotto il profilo sostanziale e carica di importanti implicazioni anche sul piano accertativo. Essa, invero, in linea teorica, dovrebbe introdurre una maggiore trasparenza nell'imposizione del reddito d'impresa, nel senso di rendere più immediata la percezione del peso della tassazione sul risultato di bilancio, il quale viene quindi ad assumere una rilevanza maggiore in termini di misurazione della capacità contributiva dell'impresa. Tuttavia, se si passa dalle considerazioni teoriche alla specificità dell'intervento realizzato nella legge finanziaria, emerge che l'obiettivo dell'armonizzazione civilistico-fiscale viene perseguito in modo parziale e disarmonico.

L'ACCERTAMENTO SULLE VALUTAZIONI DI BILANCIO: I POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI E DELLE MODIFICHE CONCERNENTI I SOGGETTI CHE ADOTTANO GLI IAS

VIOTTO, Antonio
2009-01-01

Abstract

L'art. 1, comma 33, lett. q), n. 1), della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha decretato la soppressione delle disposizioni, introdotte con il D.Lgs. n. 344/2003, concernenti la deduzione in via extracontabile di taluni componenti negativi di reddito, alcuni aventi natura sovvenzionale, altri di mera forfettizzazione di costi. L'intervento si collega alla scelta di eliminare la possibilità di operare ammortamenti anticipati e, più in generale, riflette l'intenzione del legislatore di attenuare le divergenze tra risultato di bilancio e imponibile fiscale attraverso un ideale spostamento del secondo verso il primo. Si tratta di una opzione di notevole rilievo sistematico sotto il profilo sostanziale e carica di importanti implicazioni anche sul piano accertativo. Essa, invero, in linea teorica, dovrebbe introdurre una maggiore trasparenza nell'imposizione del reddito d'impresa, nel senso di rendere più immediata la percezione del peso della tassazione sul risultato di bilancio, il quale viene quindi ad assumere una rilevanza maggiore in termini di misurazione della capacità contributiva dell'impresa. Tuttavia, se si passa dalle considerazioni teoriche alla specificità dell'intervento realizzato nella legge finanziaria, emerge che l'obiettivo dell'armonizzazione civilistico-fiscale viene perseguito in modo parziale e disarmonico.
2009
2
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